Ricettazione lieve e particolare tenuità: la Cassazione può applicare l’art. 131-bis (Cass. pen. Sez. II n. 1246 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta dalla Corte di cassazione, senza rinvio al giudice di merito, anche con riferimento all’ipotesi lieve del delitto di ricettazione di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. Il riconoscimento dell’attenuante speciale della lieve entità elimina di fatto il minimo edittale della forbice sanzionatoria, rendendo non ostativo il limite previsto dalla fattispecie base. L’applicazione in sede di legittimità è tuttavia subordinata alla condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali. In difetto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., concedendo l’attenuante della lieve entità della ricettazione, le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della continuazione, con pena finale di mesi sette di reclusione ed euro trecento di multa.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione sull’accertamento di responsabilità, per la grossolanità del falso. Con un secondo motivo censurava il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., fondato sulla pretesa natura ostativa del limite edittale della ricettazione, nonostante la concessione dell’attenuante speciale eliminasse di fatto il minimo edittale, come affermato dalla Corte cost. n. 156 del 2020.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha dichiarato inammissibile il primo motivo. La doglianza reiterava censure già avanzate con la prima impugnazione e ritenute infondate con motivazione priva di vizi logici e aderente alle emergenze processuali. Il collegio ha ribadito che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove o degli indizi, essendo il suo compito limitato al controllo della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova, che, ove ritenute travisate, devono essere allegate o indicate in ossequio al principio di autosufficienza, secondo il precedente Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015.
Nel caso concreto la Corte di appello, con motivazione immune da censure, aveva rilevato che la consulenza tecnica accertava marchi fedelmente riprodotti e idonei a indurre in inganno il consumatore medio.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte cost. n. 156 del 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
Il collegio ha osservato che, nel caso in esame, il riconoscimento dell’attenuante speciale della lieve entità della ricettazione ha di fatto eliminato il minimo edittale dalla forbice di pena determinata dalla legge, poiché la pena prevista per la condotta lieve è quella della reclusione fino a sei anni, senza indicazione di una soglia minima. La Corte di appello ha dunque fondato il rigetto del beneficio su una valutazione errata, ritenendo ostativi i limiti edittali dell’art. 648 cod. pen..
La Corte ha riaffermato che la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. può essere riconosciuta in sede di legittimità, senza rinvio al merito, anche per l’ipotesi lieve della ricettazione, a condizione che i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, come affermato da Sez. 2 n. 35033 del 12/11/2020. Nel caso concreto, tuttavia, i provvedimenti di merito non consentivano la rilevazione diretta dei presupposti, sicché la sentenza è stata annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
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Nota della Redazione
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