Diffamazione via social: critica politica, verità del fatto e onere di verifica (Cass. pen. Sez. V n. 39103 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, anche politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento dell’elaborazione critica. L’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, così che, pur contenendo il risultato complessivo un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato e riferito a soggetti specificamente individuati. La critica politica più aspra non è esente dall’onere di verifica della notizia quando si ancora a un episodio specifico. L’esimente putativa è configurabile solo in presenza di una ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, che va esclusa quando l’agente, per le sue conoscenze settoriali, sia consapevole dell’inesattezza della rappresentazione divulgata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3 marzo 2025, confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. All’imputato era ascritto di avere, sul social network Facebook, accusato un medico veterinario di avere commesso il reato di cui all’art. 328 cod. pen. per non essersi recato, quale veterinario reperibile presso l’azienda sanitaria provinciale, nel Comune ove versava un cane randagio agonizzante da presunto avvelenamento.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: mancato riconoscimento del diritto di critica politica, anche putativa, o dell’errore su legge extra-penale; carenza di motivazione sull’applicabilità di tale errore; omessa valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha dichiarato il ricorso infondato, affrontando congiuntamente il primo e il secondo motivo. La Corte territoriale aveva ricostruito la vicenda evidenziando che il veterinario non era tenuto ad intervenire, trovandosi nell’impossibilità di farlo, poiché il Comune non disponeva di una struttura ambulatoriale pubblica: era stata stipulata una convenzione con una struttura privata proprio per i casi del genere, e l’animale era stato prelevato e curato da altro veterinario.

Il ricorrente sosteneva che la Corte di merito avesse impropriamente valutato il fatto alla luce dei più stringenti requisiti del diritto di cronaca anziché dei più ampi parametri della critica politica. La Corte ha replicato che anche la critica, pure la più aspra, ove si fondi su un fatto determinato dagli incontestabili contorni, non può prescindere dalla sua veridicità. Richiamando Sez. 5 n. 7798 del 2018, Sez. 1 n. 40930 del 2013 e Sez. 5 n. 7715 del 2014, ha ribadito che l’esimente non è applicabile quando l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, stravolgendone il fatto.

Nel caso concreto la critica si muoveva soprattutto nell’ambito della cronaca, segnalando un fatto come realmente accaduto in termini diversi da quelli obiettivi. La falsità è integrata anche quando la notizia sia divulgata volontariamente in modo parziale e distorto. Il ricorrente, essendosi recato presso il veterinario intervenuto, aveva avuto modo di conoscere i particolari e l’evoluzione dei fatti: la verifica della veridicità sarebbe stata di facile e pronta acquisizione.

Quanto all’esimente putativa, la Corte ha osservato che essa è configurabile solo in presenza di una ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti, non ravvisata nel caso in esame. I giudici di merito hanno anzi ritenuto che l’imputato, esperto in materia di tutela degli animali, fosse consapevole che la persona offesa non era tenuta ad intervenire, e che la diffusione del video contestualmente all’intervento dell’altro veterinario dimostrasse la malafede.

Il motivo sulla particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inedito, non essendo stato oggetto di deduzione in appello: il ricorrente non può dolersi genericamente della sua mancata valutazione, dovendo indicare i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della causa di proscioglimento. Le circostanze dedotte non sono risultate idonee a superare la valutazione di gravità della condotta operata dai giudici di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *