Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 12459 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che si sostanzia in una doglianza in punto di fatto, volta a prefigurare una rivalutazione o un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, in assenza di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Analogamente inammissibile è il motivo che investe il trattamento punitivo quando la motivazione risulti sufficiente e logica e dia adeguato esame delle deduzioni difensive. La proporzionalità della pena non impone al giudice di merito una puntuale esternazione dei criteri adottati, quando la commisurazione tenga conto delle circostanze fattuali e dei precedenti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione a fini di spaccio di cocaina, con un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna con sentenza del 29 aprile 2024.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla finalità di spaccio, dedotta dalle modalità di occultamento della sostanza e dal mancato sequestro di una somma di danaro; con il secondo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, non adeguata né proporzionata alla condotta, in violazione dell’art. 27 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo rilevandone l’inammissibilità. La doglianza si risolve in una questione di fatto, diretta a proporre una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e non si accompagna all’individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.
Il motivo risulta inoltre manifestamente infondato, perché il vizio di motivazione asserito non emerge dal provvedimento impugnato. La motivazione dà conto che, oltre alle dosi di stupefacente, il ricorrente deteneva i materiali tipici dell’attività di spaccio: il bilancino e i ritagli di cellophane. A questi elementi si aggiungono le modalità di occultamento della cocaina e l’assenza di altri mezzi di sostentamento.
Tale complesso indiziario ha consentito di dedurre logicamente la sussistenza dell’attività di spaccio, con argomentazione che il giudice di legittimità ritiene corretta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne afferma l’inammissibilità perché inerente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il giudice di merito ha commisurato la pena tenendo conto, in modo espresso, delle circostanze fattuali e dei precedenti della stessa indole a carico del ricorrente.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, e rilevato che non sussistono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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