Inammissibile il ricorso generico contro la motivazione sintetica del giudice di pace (Cass. pen. Sez. I n. 39119 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci l’apparenza della motivazione è inammissibile quando non si confronti con i dati emergenti dalla sentenza impugnata e non indichi elementi specificamente pretermessi dal giudice di merito. La motivazione sintetica del giudice di pace è adeguata quando dia conto degli elementi probatori acquisiti e delle ragioni della decisione, non risultando manifestamente illogica. La valutazione sulla lievità del fatto, compiuta dal giudice di merito nell’ambito del proprio potere discrezionale in modo congruo e logico, si sottrae alle censure che ne reclamino una rivalutazione in fatto in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1988 per essersi trattenuto sul territorio dello Stato in violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri, con condanna alla pena di euro 5.000 di ammenda.

Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione; con il secondo ha lamentato l’omessa risposta alla richiesta di applicazione dell’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, aspecifico e manifestamente infondato: il giudice di pace, con motivazione sintetica ma adeguata e non manifestamente illogica, aveva ritenuto provata la responsabilità sulla base delle emergenze del fascicolo del pubblico ministero, osservando che l’imputato, senza documenti e senza permesso di soggiorno, non versava in alcuna ipotesi di esenzione o di forza maggiore e non aveva mai regolarizzato la propria posizione.

La Corte ha precisato che il ricorso, pur lamentando l’apparenza della motivazione, non si confrontava con i dati emergenti dalla sentenza né indicava specificamente gli elementi pretermessi dal giudice. Il motivo si risolveva quindi in una doglianza generica, priva della necessaria specificità.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il giudice di pace aveva escluso l’esimente di cui all’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, ritenendo non lieve il fatto, avendo altresì evidenziato che al momento del controllo di polizia lo straniero era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, fatto per il quale era stato aperto un procedimento penale.

La Corte ha affermato che la valutazione attinente ad aspetti rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito, se esercitato congruamente e logicamente, si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione. Nessuna censura ex art. 606 cod. proc. pen. risultava ammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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