Inammissibile il ricorso su motivi rinunciati nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 39239 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, con il ricorso per cassazione non possono farsi valere le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non ne integrino l’illegalità. La pena è illegale solo quando esce dai limiti edittali o è diversa da quella prevista per legge; la sua erronea determinazione integra invece una mera illegittimità. Nel giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria della diminuente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. integra pena illegittima e non illegale, purché la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali. La confisca non devoluta con l’atto di appello non è esaminabile nel merito, salvo i profili di illegalità rilevabili d’ufficio ex art. 609 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per detenzione di sostanza stupefacente e di armi bianche. Nel giudizio di appello aveva rinunciato a tutti i motivi, eccetto quello relativo alla pena, definendo così un concordato in appello.
Avverso la sentenza della Corte d’appello proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e vizi nella determinazione della pena e della confisca. La questione centrale riguarda l’ammissibilità di tali doglianze quando i corrispondenti motivi siano stati rinunciati in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può veicolare le doglianze relative ai motivi rinunciati. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio e a Sez. I n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020. La rinuncia ai motivi preclude quindi la loro riproposizione in sede di legittimità, salvo i profili rilevabili d’ufficio.
Il Collegio distingue poi nettamente pena illegale e pena illegittima. Nel caso concreto non emerge alcuna ipotesi di illegalità, ma solo di illegittimità. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 27059 del 27/02/2025: in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l’erronea determinazione unitaria della diminuente ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., invece che in maniera distinta con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra pena illegittima e non illegale, purché la sanzione rientri nei limiti edittali.
Quanto alla confisca, la Corte rileva che il motivo non era stato devoluto con l’atto di appello e non può quindi formare oggetto di ricorso, ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen. Non si ravvisano neppure profili di illegalità della confisca rilevabili d’ufficio, essendo la misura prevista sia dall’art. 240 cod. pen. sia dall’art. 240-bis cod. pen., quest’ultimo richiamato dall’art. 85 d.P.R. n. 309/1990 e riferibile anche all’attività di piccolo spaccio.
Il difensore, inoltre, non prospetta veri profili di illegalità, ma lamenta l’illegittimità della confisca di cui all’art. 240 cod. pen., dichiarando al contempo di impugnare la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., con confusione tra le due misure. Da tali argomenti consegue l’inammissibilità del ricorso, con le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen. e condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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