Estorsione aggravata dal metodo mafioso: indizi e presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 39187 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso, la consapevolezza dell’intermediario che raccoglie e consegna il denaro estorto agli esponenti del clan non può essere esclusa dalla mera asserzione di avere agito nell’esclusivo interesse della persona offesa, quando risultino indizi di rapporti personali e di complicità con i correi. Il giudice di legittimità non è chiamato a rivalutare i gravi indizi, ma a verificarne la tenuta motivazionale. Il contesto di riferimento, caratterizzato dall’ausilio continuato a esponenti camorristici impegnati ad affermarsi in un settore imprenditoriale con metodi mafiosi, integra il pericolo di recidiva, la cui valutazione è correlata alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari, poi sostituiti con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. La contestazione riguarda la condotta di intermediazione tra due imprenditori e i correi appartenenti a un sodalizio camorristico, costretti con minaccia a corrispondere somme di denaro.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto due profili: l’asserita inconsapevolezza del contesto estorsivo, per avere agito solo nell’interesse delle vittime, e l’insussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, nonché l’inadeguata motivazione sull’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Sul primo motivo, il Collegio rileva che il ricorrente non ha mai contestato né l’attività estorsiva degli esponenti del sodalizio, suoi coindagati, né di avere in più occasioni prelevato danaro dalle persone offese per consegnarlo a un esponente del clan, con la consapevolezza che tali somme sarebbero finite anche ad altri componenti della famiglia criminale.
La tesi dell’intervento in favore della persona offesa e senza consapevolezza della natura estorsiva resta una mera asserzione, priva di ancoraggio fattuale. Essa è smentita dall’osservazione del Tribunale, non manifestamente illogica, secondo cui proprio il fatto che le vittime non volessero avere a che fare con il sodalizio rendeva evidente la non liceità della pretesa.
Assume rilievo decisivo la circostanza di un incontro, anteriore alle riscossioni, in cui il ricorrente, esperto del settore e rappresentante legale di alcune società, forniva consigli a un esponente del clan su come muoversi con le vittime, invitandolo alla cautela. Si tratta di un dato dimostrativo, sul piano indiziario, dei rapporti personali e di complicità con il sodalizio. Il ricorso, osserva la Corte, non offre alcuna contezza di tale elemento ricostruttivo primigenio, risultando generico proprio là dove la valutazione si fa più stringente.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha valorizzato il contesto di riferimento, definito particolarmente allarmante, nel quale il ricorrente prestava ausilio continuato a esponenti camorristici intenzionati ad affermarsi in un settore imprenditoriale con metodi mafiosi fuori dal territorio di origine. Tali dati sono assai dimostrativi del pericolo di recidiva, anche in relazione alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che il Tribunale ha calibrato sotto il profilo dell’adeguatezza della misura, più lieve rispetto a quella di massimo rigore, rispetto alla quale le deduzioni difensive si rivelano generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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