Limiti tabellari non provano la destinazione a terzi dello stupefacente (Cass. pen. Sez. VII n. 35119 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto — e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 — non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Il superamento dei limiti tabellari, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare il giudizio, unitamente ad altri elementi. La valutazione sulla destinazione della droga, quando la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, va effettuata tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18.09.2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di sostanza stupefacente, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio motivatorio in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza rinvenuta; con il secondo la violazione di legge e il vizio motivatorio in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che entrambe le censure sono reiterative di analoghe doglianze già proposte con l’atto di appello e prive di adeguato confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.

Sul primo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza di merito opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. La valutazione sulla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, deve essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. IV n. 7191/2018; Sez. VI n. 44419/2008).

Il Collegio ha ribadito che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari, non determina alcuna presunzione di destinazione ad uso non personale. Il giudice deve valutare globalmente se, assieme al dato quantitativo — che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili —, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. III n. 46610 del 09.10.2014).

Nondimeno, il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare il giudizio, unitamente ad altri elementi. Su tali basi la prima censura è stata respinta, con assorbimento delle doglianze sulle attenuanti generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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