Specificità dei motivi di appello tra inammissibilità e confutazione (Cass. pen. Sez. II n. 39182 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, a norma dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca, limitandosi a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta nella decisione impugnata, oppure di specificità estrinseca, non essendo correlati alle ragioni spese nella sentenza gravata. Non può, invece, dichiararla quando i motivi siano valutati inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale. Il sindacato di legittimità sull’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello si arresta, pertanto, alla verifica della sussistenza di una di tali condizioni di inammissibilità e non investe il merito della pretesa difensiva.

Il Fatto

Con ordinanza del 2 aprile 2025 la Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 10 luglio 2024, con la quale era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 493-ter e 651 cod. pen. e condannato alle pene di legge.

Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, assumendo che il provvedimento impugnato fosse “assolutamente carente”. In particolare lamentava che la difesa aveva formulato due motivi di appello: con il primo censurava la sussistenza della recidiva, per la concreta non particolare gravità dei fatti e il modo maldestro della loro esecuzione; con il secondo censurava l’aumento di pena applicato per la continuazione, ritenendolo eccessivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Rileva che la Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi, avendo accertato che l’imputato non si era confrontato con l’articolato apparato argomentativo della sentenza di primo grado.

Il giudice di merito ha evidenziato che, quanto alla recidiva, i motivi di appello si limitavano a minimizzare la gravità del fatto e a qualificare maldestro ed estemporaneo l’agire dell’imputato, senza considerare che il primo giudice aveva valorizzato la pervicacia nella ripetizione delle condotte illecite, la spregiudicatezza manifestata nella commissione di reati contro il patrimonio e l’abitualità dei contegni. Quanto alla continuazione, la difesa lamentava l’eccessività dell’aumento ma trascurava il disposto dell’art. 81, comma 4, cod. pen., senza considerare che l’aumento era stato determinato in sostanza in misura pari al minimo previsto dalla legge.

La Corte di merito ha altresì argomentato in punto di diritto richiamando l’obbligo, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, per l’appellante di esporre i motivi in forma specifica, con particolare riferimento alla necessità di contrastare gli argomenti illustrati nel provvedimento impugnato: obbligo non ravvisato nell’atto di appello.

Il Collegio richiama quindi il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inammissibilità è consentita solo in presenza del difetto di specificità intrinseca o estrinseca dei motivi, e non quando questi siano ritenuti, anche manifestamente, inidonei a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005-01). Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte territoriale, la difesa non si è confrontata con le argomentazioni illustrate nella sentenza appellata: le censure mosse avverso il provvedimento impugnato risultano pertanto insussistenti.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 — non emergendo ragioni per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — la Corte dispone altresì il versamento della somma, determinata equitativamente, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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