Continuazione e reato satellite: motivazione adeguata sull’aumento di pena (Cass. pen. Sez. VII n. 39344 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati, il giudice del rinvio assolve l’obbligo di motivazione sull’aumento di pena applicato a titolo di reato satellite quando fissa la pena base in corrispondenza del minimo edittale e indica le ragioni della misura, contenuta, dell’aumento. Il vizio di motivazione non sussiste ove il giudice di secondo rinvio, pur irrogando il medesimo trattamento sanzionatorio, espliciti le ragioni della determinazione della pena base e della sua maggiorazione, così conformandosi al dictum rescissorio. Ne consegue la inammissibilità del ricorso che censuri la sola omessa motivazione sull’aumento per il reato satellite, risolvendosi in una doglianza contraria alle risultanze della sentenza impugnata.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, per avere stipulato, in concorso con l’amministratore unico di una società poi dichiarata fallita, un contratto di affitto di ramo di azienda con il quale venivano distratti beni e somme dalla massa fallimentare. La vicenda processuale si articola su più gradi: la sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, è stata annullata una prima volta dalla Corte di cassazione limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati giudicati in un separato procedimento, sul presupposto erroneo della non irrevocabilità della sentenza relativa ai reati satellite.
In sede di primo rinvio la corte territoriale riconosceva la continuazione e quantificava la pena in anni tre di reclusione, aumentati di mesi quattro per il reato satellite. La sentenza veniva nuovamente annullata dalla Corte di cassazione, sia per la mancata valutazione di un’istanza di legittimo impedimento sia per omessa motivazione sulla determinazione della pena base e dell’aumento. Il giudice del secondo rinvio irrogava il medesimo trattamento sanzionatorio, e avverso tale decisione la difesa propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice di rinvio argomentato in ordine all’aumento disposto a titolo di continuazione per il reato satellite, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite richiamate dalla difesa.
La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. Il giudice del rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha assolto l’onere motivazionale imposto dal dictum rescissorio: la pena base è stata fissata in corrispondenza del minimo edittale, scelta che già di per sé segnala il criterio di determinazione adottato.
Quanto all’aumento per il reato satellite, la Corte rileva che la misura applicata è contenuta — appena mesi quattro di reclusione — e che essa è stata adeguatamente giustificato dal giudice di merito, con argomentazioni che il provvedimento individua specificamente nelle pagine della sentenza impugnata dedicate al punto.
Il percorso argomentativo del giudice di rinvio risulta quindi conforme al principio richiamato dalla difesa: l’obbligo di motivazione sull’aumento a titolo di continuazione è soddisfatto quando il giudice esplicita il criterio di determinazione della pena base e le ragioni della maggiorazione, senza necessità di ulteriori approfondimenti quando la misura dell’aumento sia modesta e ancorata a parametri espliciti. La doglianza si risolve pertanto in una censura opposta alle risultanze della sentenza impugnata.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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