La frequentazione ambigua integra la colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 15170 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta ostativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. deve consistere in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, che abbiano ingenerato, anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale. La frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente a essere interpretata come indizio di complicità e può integrare la colpa grave, a condizione che emerga un rapporto di concausalità con l’adozione e il mantenimento della misura cautelare. Il giudice della riparazione opera un giudizio ex ante, autonomo rispetto a quello di cognizione, e può rivalutare i fatti emersi nel processo penale, con il solo limite di non ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso.
Il Fatto
L’istante, assolto in grado di appello con sentenza irrevocabile per non avere commesso il fatto in relazione all’accusa di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, aveva richiesto la riparazione per la detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 2021 al 2023. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ritenendo sussistente la colpa grave ostativa in ragione delle frequentazioni del richiedente con esponenti di un clan criminale, risultanti dalle intercettazioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente rammentato che il giudizio di riparazione segue un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di cognizione, essendo finalizzato non ad accertare la sussistenza del reato, ma a verificare se la condotta dell’interessato si sia posta come fattore condizionante dell’evento “detenzione”. In tale sede il giudice può rivalutare i fatti emersi nel processo, ma non ritenere provate circostanze che il giudice della cognizione ha escluso.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo, sempre che sia posta in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. Non ogni frequentazione rileva, ma solo quella che, per tipo e qualità, abbia inciso sulla determinazione della detenzione. Nel caso di specie, il richiedente aveva intrattenuto contatti con un uomo di fiducia del vertice del clan, manifestando malcontento per la mancata considerazione da parte di altri sodali e rivendicando la gestione di determinate situazioni.
La Corte ha valorizzato la piena consapevolezza della caratura criminale del gruppo frequentato, desumibile anche dalla presenza dell’istante in aula in occasione della pronuncia di una sentenza di condanna per omicidio. Tale situazione obiettiva e consapevole di contiguità con esponenti apicali della consorteria, valutata secondo un criterio di normalità, è idonea a evocare la partecipazione al sodalizio e giustifica l’adozione e il mantenimento della misura. La rivendicazione di rilevanza all’interno del gruppo può assumere i connotati della condotta ostativa.
La Corte ha infine escluso la censura relativa alla mancata motivazione sulla permanenza della condotta ostativa per l’intero periodo cautelato, rilevando che la relazione con gli esponenti del clan aveva caratterizzato l’intera posizione dell’istante. L’esito assolutorio, fondato sull’insufficienza della prova della partecipazione all’associazione, non intacca la rilevanza gravemente colposa delle frequentazioni ambigue sul piano del giudizio di riparazione.
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Nota della Redazione
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