Termine deposito riesame decorre dal dispositivo del giudicato cautelare rebus sic stantibus (Cass. pen. Sez. II n. 38154 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., decorre dalla data di deposito del dispositivo e non da quella della camera di consiglio. La data di pubblicazione del dispositivo è solo quella risultante dall’attestazione di cancelleria, non dall’indicazione dattiloscritta contenuta nel corpo del provvedimento. Nel procedimento cautelare, la decisione emessa sull’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza reiettiva ha efficacia preclusiva solo rebus sic stantibus, in ordine alle questioni dedotte e decise, anche implicitamente, non a quelle deducibili. La sopravvenienza di nuovi elementi probatori, che modifichino la situazione di fatto, consente la reiterazione della richiesta cautelare e supera la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere per una tentata estorsione aggravata e in concorso.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la sopravvenuta inefficacia della misura per il deposito tardivo delle motivazioni. Con il secondo ha eccepito la violazione del bis in idem cautelare, poiché una precedente ordinanza aveva rigettato la richiesta in relazione al medesimo capo, qualificando il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che l’istanza di riesame è stata decisa all’esito dell’udienza del 5 maggio 2025 e che il dispositivo è stato depositato l’8 maggio 2025, entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti. Un’ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. ha corretto l’originaria epigrafe del provvedimento, che indicava per errore una diversa data di deposito.
La Corte ha aggiunto un argomento assorbente. La data di pubblicazione del dispositivo rientra nella competenza certificativa dell’ufficio emittente e va desunta solo dall’attestazione della cancelleria, con timbro e sottoscrizione, non dall’indicazione dattiloscritta nel corpo dell’atto. Sul punto richiama un consolidato orientamento di legittimità.
Quanto al termine, la Corte ha ribadito che esso decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data della camera di consiglio. Poiché la motivazione è stata depositata il 6 giugno 2025, il deposito è tempestivo e non si determina la perdita di efficacia della misura. L’indirizzo contrario risulta ormai superato.
Sul secondo motivo, giudicato reiterativo e in parte fattuale, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 18339 del 2004. Il giudicato cautelare ha portata più ridotta della cosa giudicata ex art. 649 cod. proc. pen., perché limitato allo stato degli atti e alle sole questioni dedotte e decise. La presentazione di una nuova richiesta con allegazioni diverse non incontra la preclusione, e la sopravvenienza di elementi nuovi consente la reiterazione.
Nel caso concreto, il pubblico ministero aveva rinunciato all’appello e proposto una nuova richiesta, chiedendo di rivalutare la qualificazione giuridica alla luce dell’interrogatorio di garanzia. Il giudice, con percorso argomentativo congruo, ha ravvisato il novum nelle dichiarazioni del ricorrente, idonee a colorare di significato le conversazioni intercettate. Tale valutazione è risultata impermeabile allo scrutinio di legittimità.
Nota della Redazione
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