Inammissibile il travisamento probatorio non introdotto in appello (Cass. pen. Sez. II n. 21680 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di travisamento della prova, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Le questioni non devolute al giudice d’appello non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza. Il difetto di motivazione dell’appello su motivi generici non è censurabile in cassazione, perché tali motivi restano affetti da inammissibilità originaria.

Il Fatto

La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del concorso nei delitti di tentata estorsione pluriaggravata e di lesioni aggravate, con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: il travisamento delle prove dichiarative e delle immagini di videosorveglianza, la qualificazione giuridica dei fatti e il ritenuto vincolo della continuazione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per tutte le censure. Quanto al primo motivo, la Corte ne rileva la radicale carenza di confronto critico ed effettivo con la motivazione impugnata.

Dirimenti, ai fini della condanna, sono state le dichiarazioni della persona offesa, le cui contraddizioni tra le successive versioni rese in fase di indagini sono state logicamente ridimensionate, già in primo grado, in ragione dell’iniziale volontà della vittima di non sporgere querela per timore di ripercussioni. I giudici di merito hanno poi adeguatamente valorizzato i riscontri offerti dalle immagini di videosorveglianza, che ritraggono lo strattonamento e il successivo inseguimento della vittima. Le censure sul referto differito sono dichiarate fuori fuoco, avendo la Corte territoriale illustrato che la vittima si è recata al Pronto soccorso il giorno successivo alle lesioni subite.

La Corte richiama quindi il principio per cui è congruamente motivata la sentenza di condanna per lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, dep. 2022).

Attesa la presenza di una decisione d’appello conforme a quella di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013), la Corte ribadisce la regola della doppia conforme: il travisamento è deducibile solo se il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta in appello (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022). Ciò non è avvenuto, perché in entrambi i gradi sono state scrutinate le doglianze sulla valutazione del compendio dichiarativo e sulla sussistenza della tentata estorsione.

Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità: non possono dedursi in cassazione questioni che il giudice d’appello abbia omesso di esaminare perché non devolute con specificità alla sua cognizione, salvo che siano rilevabili d’ufficio o non deducibili prima (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013). Il terzo motivo è affetto da radicale aspecificità, come generico era il corrispondente motivo d’appello: il difetto di motivazione su motivi generici non è censurabile, perché tali motivi restano viziati da inammissibilità originaria (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022).

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *