Affidamento in prova: insindacabile il giudizio di pericolosità del tribunale (Cass. pen. Sez. VII n. 39685 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta. Il giudizio sulla perdurante pericolosità sociale, ancorato al numero e alla distribuzione temporale degli episodi delittuosi, costituisce valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità. Le censure che mirano a una diversa lettura degli elementi fattuali si risolvono in argomenti di fatto e sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per reati in materia fallimentare, presentava istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva la richiesta ritenendo non superata la pericolosità sociale del condannato.
Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con i quali si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando l’omessa considerazione delle condotte riparatorie e l’assenza di accertamenti sulla personalità attuale del richiedente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla censura principale, secondo cui il tribunale avrebbe motivato in modo solo apparente circa gli elementi dimostrativi della non più attuale pericolosità: le ultime condotte materiali risalirebbero a epoca antecedente al 2022, il condannato avrebbe ammesso gli addebiti e riparato il danno.
Il Collegio rileva come gli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato non si correlino all’epoca dell’ultima condotta, bensì alla valutazione complessiva delle condotte illecite, ritenute indicative di una pervicace attività delittuosa ripetuta nel tempo. La distribuzione degli episodi in periodi non risalenti sostiene il giudizio di pericolo di reiterazione.
Tale pericolo, osserva la Corte, non risulta scongiurato dalle condotte ammissive successive, ma è anzi alimentato dall’attività professionale che il ricorrente intenderebbe proseguire in costanza di misura alternativa e che già aveva costituito occasione dei precedenti delitti.
Queste valutazioni sono qualificate come incensurabili in sede di legittimità. Le censure formulate si risolvono in meri argomenti di fatto e mirano a ottenere una rivalutazione del giudizio sulla pericolosità e sull’adeguatezza delle misure, preclusa in cassazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio di Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, secondo cui il tribunale di sorveglianza non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente quando le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura. La doglianza sull’omessa acquisizione della relazione degli operatori del servizio sociale è pertanto respinta. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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