Diffamazione via social: provocazione esclusa senza fatto ingiusto obiettivo (Cass. pen. Sez. V n. 39715 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attenuante della provocazione, di cui all’art. 599 cod. pen., richiede uno stato d’ira e un fatto ingiusto altrui connotato da ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali reputate tali in un dato contesto storico, e non valutata secondo le convinzioni e la sensibilità personale dell’imputato. La mancata dimostrazione di tale presupposto esclude la causa di non punibilità e legittima il giudizio di responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata. È inammissibile per aspecificità il motivo che non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata, senza che rilevi l’omessa motivazione rafforzata quando il primo giudice abbia già rimarcato la portata offensiva delle condotte. La causa di particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non proposta nei gradi di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 30 ottobre 2024, in riforma della decisione di primo grado che aveva assolto l’imputata, la dichiarava responsabile del delitto di diffamazione, condannandola al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Secondo la rubrica, l’imputata aveva pubblicato sul proprio profilo social immagini ritraenti la persona offesa mentre faceva ingresso in un garage, bene in comproprietà con altri, accompagnandole con commenti lesivi della reputazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il vizio di motivazione per il diniego dell’esimente della provocazione, la violazione dei principi in tema di motivazione rafforzata e l’omessa motivazione sull’invocata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, giudicandoli inammissibili per genericità e aspecificità. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, il Collegio ribadisce che la specificità dei motivi non va valutata solo sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dal giudice e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, la quale non può ignorare le esplicitazioni della decisione censurata senza incorrere nella violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Sul merito della provocazione, la Corte territoriale aveva osservato che la data del testamento olografo era successiva a quella della presentazione della querela, il che comprovava l’infondatezza della pretesa dell’imputata di avere la disponibilità esclusiva della pertinenza in forza di un comodato verbale. Da tale premessa i giudici d’appello hanno fatto correttamente derivare l’errata applicazione dell’art. 599 cod. pen. da parte del primo giudice, per assenza del carattere di ingiustizia obiettiva nella condotta altrui.

I presupposti dell’attenuante sono richiamati mediante il precedente della Sez. I n. 21409 del 27/03/2019: occorrono lo stato d’ira e il fatto ingiusto altrui, quest’ultimo connotato da ingiustizia obiettiva e non valutabile in base alle convinzioni dell’imputato. La doglianza sulla motivazione rafforzata è parimenti priva di fondamento, poiché era stato lo stesso giudice di primo grado, nel pronunciare l’assoluzione, a rimarcare l’obiettiva portata diffamatoria delle espressioni pubblicate sul social network.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene infondato perché inedito: la ricorrente non aveva sollevato la censura in sede d’appello. La sua invocazione in udienza risulta comunque genericamente formulata, mancando l’indicazione di elementi specifici sulla sussistenza dei presupposti, come chiarito dalla Sez. III n. 13657 del 16/02/2024. Il rigetto del ricorso comporta, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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