Ricorso generico non punibilità ex art 131-bis e verifica officiosa (Cass. pen. Sez. IV n. 38563 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a confutare espressamente ogni specifica deduzione difensiva: è sufficiente una ricostruzione dei fatti che ne comporti la reiezione implicita, senza lasciare spazio a valide alternative. L’art. 131-bis cod. pen. non impone una verifica officiosa svincolata dalle allegazioni delle parti, e la sua esclusione può desumersi dalla complessiva struttura della motivazione, specie quando emerga l’abitualità nel delinquere dell’imputato. È inammissibile, per genericità, il motivo che si limiti a richiamare le condizioni astratte di operatività dell’istituto, senza correlarle a elementi in fatto e in diritto specifici.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 02.04.2025, condannava l’imputato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione.
Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla causa di non punibilità, pur oggetto di specifica richiesta difensiva, e che in ogni caso il giudice avrebbe dovuto verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza dei relativi presupposti. Il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Sotto il primo, ha ribadito che nella motivazione della sentenza il giudice deve indicare le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento, sì da rendere individuabile l’iter logico-giuridico seguito. Non è però necessaria l’esplicita confutazione delle singole tesi difensive disattese: è sufficiente che la ricostruzione dei fatti conduca alla loro reiezione implicita.
La Corte ha richiamato sul punto il precedente Sez. III n. 3239 del 04.10.2022, dep. 2023, osservando che nel caso concreto l’esclusione della configurabilità dell’art. 131-bis cod. pen. emergeva dalla complessiva struttura della motivazione. Questa aveva evidenziato, sia pure in modo contratto, i precedenti da cui risultava gravato l’imputato, sintomatici dell’abitualità nel delinquere e dunque ostativi all’applicazione dell’istituto invocato.
Sotto il secondo profilo, la Corte ha rilevato l’insussistenza delle condizioni per una pronuncia demolitoria, perché il ricorrente — tenuto all’onere di specificità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. — aveva formulato un motivo del tutto generico. Egli si era limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell’istituto, quali le modalità della condotta, il movente e la personalità dell’imputato, senza allegare gli elementi in fatto e in diritto che avrebbero giustificato, nel caso concreto, il riconoscimento della causa di non punibilità.
La Corte ha infine richiamato il diritto vivente delle Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, che impone di sindacare la specificità intrinseca, ancor prima che estrinseca, dell’atto di impugnazione, il quale non può articolarsi attraverso doglianze generiche o astratte. All’inammissibilità è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.