Detenzione abusiva di munizioni esclude la sussidiaria inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (Cass. pen. Sez. I n. 11986 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 cod. pen. e non quella dell’art. 650 cod. pen., che, essendo di natura sussidiaria, trova applicazione solo quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata. L’esenzione dall’obbligo di denuncia prevista dall’art. 26 della legge n. 110/1975, per il possesso di più di mille cartucce, non opera quando la detenzione delle munizioni non sia collegata a quella di un’arma, inibita dal provvedimento prefettizio. Nel reato permanente di detenzione abusiva di munizioni, in assenza di un termine perentorio, la prescrizione decorre dal sequestro e resta sospesa nei periodi previsti dall’art. 159, secondo comma, cod. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 7 giugno 2024 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il ricorrente colpevole delle contravvenzioni di detenzione abusiva di munizioni e di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, applicate le attenuanti generiche e la continuazione, condannandolo a 200 euro di ammenda. Il procedimento trae origine dal rinvenimento, l’11 dicembre 2019, di venticinque cartucce cal. 32 presso l’abitazione dell’imputato, cui un decreto del Prefetto di Catanzaro del 27 maggio 2019 aveva vietato di detenere armi, munizioni ed esplosivi.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione, il rigetto immotivato della particolare tenuità del fatto, la violazione di legge per la concorrente contestazione dell’art. 650 cod. pen. e l’insussistenza dell’addebito per il numero esiguo di cartucce. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il terzo motivo, che ritiene fondato. Richiamando un consolidato indirizzo ermeneutico (Sez. I n. 4757 del 2011), afferma che la detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione dell’art. 697 cod. pen., con esclusione di quella dell’art. 650 cod. pen., norma di natura sussidiaria operante solo in mancanza di altra disposizione incriminatrice. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale contravvenzione, per insussistenza dell’addebito.

La pena è rideterminata in 133 euro di ammenda, pari alla pena base di 200 euro ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.

Il quarto motivo è infondato. La Corte conferma che l’esenzione dell’art. 26 della legge n. 110/1975, circoscritta alla detenzione di più di mille cartucce, non si applica quando il possesso delle munizioni non è collegato a quello di un’arma, inibita al ricorrente dal decreto prefettizio del maggio 2019, richiamando Sez. F n. 39539 del 2004.

Privo di pregio è anche il primo motivo. Il reato dell’art. 697 cod. pen., nelle ipotesi in cui non sia fissato un termine perentorio, ha natura permanente; il termine prescrizionale decorre dal sequestro dell’11 dicembre 2019 ed è stato sospeso, ex art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, dal 5 settembre 2024 al 17 gennaio 2025 (Sez. Un. 12/12/2024, Polichetti).

Il secondo motivo è infine rigettato. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di merito deve motivare il diniego valutando congiuntamente le peculiarità della fattispecie secondo i parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen. (Sez. Un. n. 13681 del 2016), ma l’onere è soddisfatto anche quando qualifichi la condotta in termini incompatibili con la tenuità (Sez. V n. 24780 del 2017). Il ricorrente prospetta indici non riscontrati negli atti e privi di allegazione, con motivi inammissibili per genericità e violazione del principio di autosufficienza (Sez. II n. 20677 del 2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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