Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio della sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 39842 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’atto d’impugnazione è previsto e ammesso. Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è da considerarsi abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede non è esclusa dalla presenza di un sistema di vendita self service e di videosorveglianza, che integra una sorveglianza occasionale ed eventuale, inidonea a garantire custodia continuativa del bene.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di un imputato per tentato furto, applicando il giudizio di equivalenza tra l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma n. 4), cod. pen., l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede e la recidiva. I giudici di merito hanno escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ravvisando l’abitualità nella commissione di più reati della stessa indole.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’illegittimità del diniego della causa di non punibilità, fondato solo sui precedenti penali e di polizia; l’erronea affermazione dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede e della recidiva; l’illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici d’appello avevano infatti motivato sulla sussistenza della causa ostativa costituita dall’abitualità, desunta dai plurimi precedenti specifici, di condanna e di polizia, del prevenuto per furti.
La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui, ai fini del presupposto ostativo dell’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche dopo il reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato, richiamando Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016 e Sez. VI n. 6551 del 09.01.2020. Sul punto la Corte ha richiamato la regola dell’inammissibilità del motivo che non aggredisce la motivazione della sentenza impugnata, con richiami a Sez. IV n. 26319 del 17.06.2025 e a Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo dell’analogo motivo d’appello, congruamente disatteso, e involgente accertamenti di merito. Dalla sentenza impugnata emerge che il sistema di vendita self service non garantiva una costante, diretta e continuativa vigilanza sulla res, configurandosi una sorveglianza occasionale ed eventuale, non idonea a impedire la consumazione dell’illecito. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. V n. 1509 del 26.10.2020, Sez. V n. 6682 del 08.11.2007 e Sez. V n. 35473 del 20.05.2010. Anche il profilo sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile, avendo la Corte territoriale accertato la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto volto a criticare la determinazione discrezionale del trattamento sanzionatorio in presenza di motivazione non illogica e completa. La Corte d’appello non ha ravvisato ragioni per concedere le attenuanti generiche, difettando gli indici di positiva valutazione. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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