Inammissibile il travisamento della prova nel caso di doppia conforme (Cass. pen. Sez. VII n. 39843 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, il vizio di travisamento della prova è sindacabile quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva. Tale vizio può essere fatto valere soltanto se l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado: nel caso di doppia conforme non è possibile superare il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo che il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è rispettato anche quando i comportamenti umani e le loro conseguenze siano valutati sulla base di regole di esperienza dotate di base razionale, ancorché presuntiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 9 dicembre 2022, resa in sede di rito abbreviato, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e quattrocento euro di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 4 e 7, cod. pen. e 635, comma 2, n. 1, cod. pen., in relazione al furto di un furgone lasciato momentaneamente in sosta sulla pubblica via e al danneggiamento dell’autoradio installata.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e prospettando un travisamento della prova, consistito nell’aver trascurato la tesi alternativa secondo cui il furgone sarebbe stato rubato da altri prima del suo utilizzo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo, infatti, si limita a riprodurre gli argomenti già fatti valere in appello, congruamente disattesi sulla base del medesimo materiale probatorio utilizzato dalla conforme sentenza di primo grado. Si tratta di censura preclusa nel caso di doppia conforme.
La Corte ha riaffermato il principio secondo cui, in sede di legittimità, il vizio di travisamento della prova è sindacabile quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva. Il ricorrente non ha prospettato il vizio in tali termini.
Il vizio, inoltre, può essere fatto valere soltanto nell’ipotesi in cui la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado. Nel caso di doppia conforme, infatti, non è possibile superare il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo che il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01.
Quanto al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, esso è rispettato anche quando i comportamenti umani e le loro conseguenze sono valutati sulla base di regole di esperienza, purché non si tratti di mere verosimiglianze o plausibilità e sussista una base razionale, ancorché presuntiva, come affermato da Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987-01.
Nel caso concreto la Corte d’appello ha dato atto che il ricorrente era stato visto e riconosciuto dalla parte offesa alla guida del furgone sottratto circa un’ora e mezza prima e notato mentre abbandonava il mezzo per darsi alla fuga. Dall’intera catena degli eventi e dall’assenza di danni all’autoradio prima della sottrazione i giudici di merito hanno tratto il convincimento sull’attribuibilità del furto, in assenza di ipotesi di detenzione qualificata, anche considerando che l’impossessamento era stato facilitato dal fatto che la chiave di accensione era rimasta inserita nel quadro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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