Falso nel patrocinio a spese dello Stato richiede dolo generico provato (Cass. pen. Sez. VII n. 39850 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un mero difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, salva l’ipotesi del dolo eventuale. Il perfezionamento del reato prescinde dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, poiché si tratta di reato di pura condotta. Ai fini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto, la rilevanza dell’offesa va apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta falsa od omissiva e alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice all’atto della presentazione dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere reso false indicazioni nell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d’appello ha confermato la condanna, ritenendo provato l’elemento soggettivo del reato.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge per mancanza di prova rigorosa sul dolo generico, con richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; e l’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., per asserita illogicità della motivazione sulla esclusione dell’esiguità del danno o del pericolo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che esso non si confronta adeguatamente con la motivazione dei giudici di appello, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici del merito hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità, soffermandosi sull’elemento soggettivo: l’imputato aveva dichiarato al proprio commercialista, in modo chiaro ed inequivoco, un reddito complessivo di euro 4.214, salvo poi riferire, con una asserita dichiarazione integrativa, l’esistenza di ulteriori redditi che non poteva non conoscere anche al tempo della prima dichiarazione.

La Corte sottolinea che il reato in questione è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta. Il relativo perfezionamento prescinde quindi dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, costituisce un’aggravante.

Ne deriva che il dolo generico, consistente nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso concreto, ove è stato motivatamente escluso anche un errore sull’identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione. La Corte enuncia il principio secondo cui le false indicazioni o omissioni rilevano indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, richiamando sul punto Sez. IV n. 37144 del 05/06/2019.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la particolare tenuità del fatto risulta esclusa dalla radicale falsità della dichiarazione, avendo il ricorrente indicato un reddito di euro 4.214 a fronte di un reddito da lavoro dipendente di euro 11.249. Tale motivazione è conforme al principio per cui, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. al delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, la rilevanza dell’offesa va apprezzata avuto riguardo alle modalità ingannatorie della condotta e alla sua idoneità a trarre in inganno il giudice, come affermato da Sez. IV n. 30042 del 29/05/2024.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

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