Tossicodipendenza non basta per la continuazione senza unico disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 33836 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato di tossicodipendenza del condannato non integra di per sé il vincolo della continuazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. Esso può essere valutato quale elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso solo con riguardo a reati che siano a tale condizione collegati e dipendenti, e sempre che sussistano gli altri indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non è tenuto a riconoscere la continuazione per il solo fatto che il condannato sia tossicodipendente, quando gli episodi appaiano determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti e manchi ogni elemento di programmazione unitaria.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con tre sentenze di condanna, tutte emesse dal medesimo Tribunale e divenute irrevocabili tra il 2023 e il 2025. Si tratta di reati contro il patrimonio e di evasione, posti in essere in date diverse.
L’istanza era stata disattesa con ordinanza del 28.04.2026. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione: il diniego avrebbe ignorato sia la breve distanza temporale fra i plurimi episodi, sia l’incidenza della condizione di tossicodipendenza in cui versava.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il costante insegnamento secondo cui lo stato di tossicodipendenza assume rilievo ai fini della continuazione soltanto rispetto a reati ad esso collegati e dipendenti, e a condizione che ricorrano gli altri requisiti individuati dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato l’insussistenza del medesimo disegno criminoso, poiché non emerge alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati.
Gli episodi, osserva la Corte, appaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti. Il provvedimento impugnato non ha ignorato la condizione di tossicodipendenza: l’ha espressamente considerata, ritenendola però non sufficiente a fondare il vincolo, in mancanza degli altri indici rivelatori di un disegno unitario.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione — non consentita in sede di legittimità — denunciano difetti di motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato.
Ne derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. È inoltre disposta l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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