Inammissibile il ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 39845 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della sentenza impugnata. L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede sussiste anche quando i beni siano collocati in un esercizio commerciale a self service munito di videosorveglianza, poiché una sorveglianza occasionale ed eventuale non costituisce difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito. Il riconoscimento della recidiva richiede un accertamento della pericolosità del reo, desumibile anche dai precedenti penali specifici. Il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per illogicità manifesta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado solo in punto di pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità penale resa in sede di giudizio abbreviato per quattro tentativi di furto di generi alimentari all’interno di diversi supermercati. Due di essi erano stati contestati con l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede; il giudice ha ritenuto la recidiva equivalente alle attenuanti generiche, applicando la continuazione e la riduzione per il rito.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’erronea affermazione dell’aggravante per i capi in cui i beni erano stati prelevati dagli scaffali di un negozio munito di videosorveglianza; la illegittimità del riconoscimento della recidiva senza adeguato riscontro della pericolosità sociale; l’illegittimità del diniego della prevalenza delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutti e tre i motivi erano meramente reiterativi delle censure già proposte in appello e congruamente disattese dalla sentenza impugnata.

Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la censura involgeva accertamenti di merito già compiuti dal giudice d’appello. Il sistema di vendita di tipo self service non garantiva una costante, diretta e continuativa vigilanza sui beni, configurandosi una sorveglianza occasionale ed eventuale, che non costituisce difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo. Sul punto la Corte ha richiamato i precedenti Sez. V n. 1509 del 2020, Sez. V n. 6682 del 2008 e Sez. V n. 35473 del 2010.

Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile per genericità: il ricorrente non si è confrontato criticamente con gli argomenti del provvedimento gravato, limitandosi a lamentare una presunta carenza motivazionale. La sentenza d’appello aveva adeguatamente vagliato la pericolosità dell’imputato e la riprovevolezza delle condotte, desumendole dal casellario giudiziale, ove risultano plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio in numero superiore a venti.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, in quanto diretto a censurare la determinazione discrezionale sul trattamento sanzionatorio in presenza di motivazione non illogica e completa. La Corte d’appello, non investita di specifica impugnazione sul punto, non ha ravvisato ragioni per ritenere le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata.

All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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