Inammissibile il ricorso che non si confronta con la doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 40695 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità l’impugnazione che riproduca pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confutare in fatto o in diritto le ragioni del rigetto. In presenza di una doppia conforme, le due decisioni di merito si saldano in un unico corpo argomentativo e il giudice di appello non è tenuto all’esame analitico di ogni deduzione, dovendosi considerare implicitamente disattese le argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la decisione. La censura su un singolo passaggio non determina l’annullamento se le restanti valutazioni sorreggono l’impianto ricostruttivo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 13.01.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna il 01.02.2024 nei confronti dei ricorrenti per il delitto di truffa in concorso, aggravata dalla recidiva.

Avverso tale decisione i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà nella valutazione degli elementi probatori, in particolare quanto alla consapevolezza del sequestro preventivo gravante sul bene compravenduto, e violazione dell’art. 99 cod. pen. per la ritenuta sussistenza della recidiva, confermata dal giudice d’appello senza autonoma valutazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il tema dell’onere di specificità dell’impugnazione. Ricorda come le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 abbiano stabilito che il ricorso, al pari dell’appello, è inammissibile quando non enuncia esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata.

Sul punto la Corte richiama la doppia conforme: quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione delle prove, esse formano un unico complessivo corpo argomentativo. Il giudice d’appello, in tal caso, non deve compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del suo convincimento.

Ne consegue, secondo il Collegio, che le argomentazioni difensive non espressamente confutate ma logicamente incompatibili con la decisione si considerano implicitamente disattese. La Corte ribadisce inoltre che una criticità su una singola valutazione non comporta annullamento se le restanti offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento.

Applicando tali principi, il primo motivo è ritenuto non consentito per carattere reiterativo: i ricorrenti propongono una lettura alternativa del merito senza confrontarsi con la ricostruzione della Corte territoriale, che ha valorizzato la documentazione acquisita, l’anteriorità del sequestro e la credibilità della persona offesa.

Anche il secondo motivo è dichiarato generico e reiterativo, non confrontandosi con la considerazione della Corte d’appello sull’accresciuta pericolosità dei ricorrenti, desunta dai plurimi precedenti penali e dalla progressione criminosa, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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