Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 39869 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, si limiti a reiterare doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito è inammissibile per assoluta carenza di specificità. La rinnovazione dell’istruttoria in grado di appello è istituto di carattere eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice, che può disporla solo se ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. La tesi difensiva secondo cui l’assunzione di sostanze sarebbe avvenuta dopo la cessazione della condotta di guida deve essere provata, non potendosi fondare su mere allegazioni.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 05.02.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudice di primo grado aveva accertato un tasso alcolemico pari a 1,74 g/l, rilevato all’esito di un sinistro stradale avvenuto per avere l’imputato impegnato una rotatoria contromano.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’erronea applicazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, avendo l’imputato assunto alcolici e farmaci solo dopo il sinistro per alleviare il dolore; la mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte territoriale disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti sono manifestamente infondati e, in tutte le loro articolazioni, assolutamente privi di specificità e del tutto assertivi. Essi non si confrontano con gli argomenti del provvedimento impugnato, ma reiterano profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione la Corte richiama Sez. VI n. 8700 del 2013 e Sez. Un. n. 8825 del 2017, Galtelli.
Sul primo motivo, i giudici di appello avevano adeguatamente evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. L’imputato, al momento del controllo, manifestava molteplici sintomi tipici dell’assunzione di sostanze alcoliche. La tesi difensiva dell’assunzione successiva al sinistro non trova alcun riscontro probatorio: sul luogo dell’incidente non è stata rinvenuta alcuna bottiglia. La Corte ricorda che la circostanza va provata attraverso l’indicazione del luogo di consumo, la presenza di bottiglie o bicchieri, l’esibizione di uno scontrino, o quanto altro possa smentire la diversa situazione (Sez. IV n. 4931 del 2024; Sez. VII n. 6692 del 2020; Sez. IV n. 12243 del 2018).
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la rinnovazione dell’istruttoria in appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, è istituto eccezionale, esperibile solo ove il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un. n. 12602 del 2016, Ricci). Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente dichiarato chiusa l’istruttoria senza escutere l’imputato, che non aveva addotto alcun legittimo impedimento. L’ordinanza di ammissione dei testi a difesa era stata revocata per rinuncia della difesa, senza che il ricorrente svolgesse alcun effettivo confronto critico.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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