Guida in stato di ebbrezza aggravata e non punibilità per particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 39868 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver provocato un incidente, il giudice di legittimità non sindaca la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operate dal giudice di merito, quando la motivazione sia congrua ed esauriente. Il diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità concrete, da compiersi ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 18 ottobre 2024, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale per aver impattato contro il cordolo dell’isola di canalizzazione del traffico.
Con quattro motivi, l’esponente deduce vizio di omessa motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità dell’aggravante contestata, all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto alla doglianza sulla motivazione per relationem, il richiamo della Corte territoriale alla motivazione del primo giudice è ritenuto conforme ai principi consolidati di legittimità. La deduzione secondo cui, trattandosi di strada trafficata, i segni dell’impatto sul cordolo avrebbero potuto essere ricondotti ad altri veicoli non costituisce elemento di novità non esaminato in primo grado. Nella sentenza di primo grado si dà atto che i segni dell’impatto rinvenuti dagli operanti erano recentissimi e che sull’asfalto si trovavano le tracce di sfregamento del cerchione della vettura con il cordolo.
Il secondo motivo si basa su censure di merito, consistenti in una critica alle risultanze dei rilievi, volta a ottenere una diversa valutazione delle prove. Tali doglianze esulano dal sindacato di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente. La Corte richiama Sez. U. n. 930 del 1995, Sez. VI n. 47204 del 2015 e Sez. I n. 42369 del 2006.
È manifestamente infondato anche il terzo motivo. La Corte di merito argomenta il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. rilevando la non tenuità dell’offesa alla luce delle concrete modalità della condotta, idonee a mettere in pericolo la circolazione stradale. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 2016).
Le stesse considerazioni valgono per il quarto motivo. Il diniego delle attenuanti generiche si fonda sulla valutazione delle modalità della condotta e della gravità del pericolo, espresse in merito all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. La decisione è in linea con il principio secondo cui, nel motivare il diniego, il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati. Richiamate Sez. VII n. 39396 del 2016, Sez. II n. 3896 del 2016, Sez. III n. 28535 del 2014 e Sez. II n. 2285 del 2004.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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