Inammissibile il ricorso se riproduce censure già vagliate nel merito (Cass. pen. Sez. VII n. 39871 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridici corretti, logici ed esaustivi. Ai fini della punibilità del tentativo rilevano l’idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell’obiettivo delittuoso e l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis, comma 3, cod. pen. L’imputato aveva posto in essere atti diretti ad eliminare le bacchette delle grate delle finestre dell’abitazione della vittima, al fine di farvi ingresso e impossessarsi di parte di ciò che vi si trovava.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 635 cod. pen.; con il secondo censurava il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato anzitutto il primo motivo, dichiarandolo non consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. La Corte territoriale, con deduzioni logiche, pertinenti ed esaustive, aveva sottolineato che il fine dell’azione era con evidenza il fare ingresso nell’immobile della vittima per impossessarsi di parte di ciò che si trovava al suo interno.
Il comportamento dell’imputato — atti diretti ad eliminare le bacchette delle grate delle finestre — delinea la configurazione del tentativo di furto contestato. Le affermazioni dei giudici di merito risultano conformi ai consolidati principi giurisprudenziali, richiamati dalla Corte, secondo cui ai fini della punibilità del tentativo rilevano l’idoneità causale degli atti compiuti e l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto e alle modalità della condotta (Sez. V n. 36422 del 2011, Sez. V n. 7341 del 2015, Sez. II n. 25264 del 2016).
Quanto al secondo motivo, concernente il trattamento punitivo, la Corte lo ha ritenuto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La Corte di appello aveva giustificato la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante alla luce dell’esistenza di un precedente specifico.
La Sezione ha ribadito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione. Tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 10713 del 2010 e da Sez. II n. 31543 del 2017.
Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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