Inammissibile in Cassazione motivo su tenuità e pagamento del debito tributario (Cass. pen. Sez. III n. 39998 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione relativa all’applicazione dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, che impone di valutare in modo prevalente l’adempimento integrale del debito tributario ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile quando venga dedotta per la prima volta in sede di legittimità, non essendo stata devoluta al giudice di appello. Il vizio di motivazione sul punto non può essere introdotto con il ricorso per cassazione se la doglianza non è stata prospettata nei motivi di appello né con memoria successiva né nelle conclusioni, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Segue la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 03.03.2025, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna e confermato nel resto la condanna alla pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale e pene accessorie, per il reato di cui all’art. 10-quater, comma secondo, d.lgs. n. 74/2000. All’imputato, nella qualità di legale rappresentante di una società, era contestato di non aver versato le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen. e all’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74/2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024. Il ricorrente ha evidenziato di aver integralmente adempiuto al debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, già prima della richiesta di rinvio a giudizio, e che la Corte territoriale non aveva valutato tale condotta successiva al fatto di reato. Ha inoltre invocato l’applicazione del comma 3-ter della medesima disposizione, che impone di valutare in modo prevalente l’adempimento integrale dell’obbligo di pagamento. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la richiesta di applicazione dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, introdotto con il d.lgs. n. 87 del 2024 nel testo vigente al momento della decisione, non è stata dedotta in appello né con una memoria difensiva successiva alla presentazione dei motivi, né nelle conclusioni. Dal verbale di udienza risulta che il difensore si è riportato ai motivi di appello formulati antecedentemente all’entrata in vigore della nuova norma, senza alcun cenno all’invocata applicazione della disposizione sopravvenuta. La questione non è stata quindi devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado, ma formulata per la prima volta in sede di legittimità.
La Corte ha pertanto ritenuto la doglianza inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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