Custodia cautelare per stupefacenti e armi: appello del PM ammissibile (Cass. pen. Sez. 4 n. 19076 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice dell’appello de libertate che riformi l’ordinanza reiettiva del giudice per le indagini preliminari non è tenuto a una motivazione rafforzata, ma deve operare un confronto critico con la pronuncia riformata, vagliando e superando le ragioni del rigetto con argomentazioni autonomamente accettabili. I gravi indizi di colpevolezza non richiedono i criteri valutativi propri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. In tema di esigenze cautelari, il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari, ove si escluda in radice l’idoneità del regime fiduciario, assorbe la valutazione sull’inidoneità del controllo elettronico di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., non configurando tale prescrizione una misura autonoma ma una mera modalità esecutiva.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di armi clandestine, ritenendo carente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ragione del rinvenimento della droga e delle armi in un immobile abbandonato, accessibile a terzi.
Il pubblico ministero proponeva appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglieva l’impugnazione, applicando la misura di massimo rigore. Avverso tale ordinanza l’indagato ricorreva per Cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione sia in ordine ai gravi indizi di colpevolezza sia in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha preliminarmente delineato gli oneri motivazionali gravanti sul giudice dell’appello cautelare in caso di ribaltamento della decisione reiettiva: non occorre una motivazione rafforzata, ma è necessario un confronto critico con le ragioni del primo giudice, che devono essere vagliate e superate con argomentazioni tratte dall’intero compendio processuale.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso ogni vizio di illogicità, rilevando come il Tribunale avesse operato una valutazione sinottica di molteplici elementi fattuali: la diretta disponibilità del locale abbandonato da parte dell’indagato, l’identità tra le buste in cellophane usate per confezionare lo stupefacente e quelle rinvenute nella sua abitazione, la compatibilità dei sacchi in cordura e la presenza di un impianto di videosorveglianza che consentiva la visione in remoto del casolare. La Cassazione ha inoltre ricordato che il sindacato di legittimità sulla insussistenza dei gravi indizi è ammesso solo per violazione di legge o manifesta illogicità, non potendo risolversi in una diversa valutazione delle circostanze di fatto.
In relazione alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva desunto il pericolo di reiterazione dalla gravità della condotta, caratterizzata dal possesso di armi clandestine e dal collegamento non occasionale con ambienti criminali, precisando che la riforma del 2015 non esclude la considerazione delle modalità della condotta quale elemento di prognosi.
Quanto alla scelta della misura, la Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20769 del 2016, secondo cui è necessaria una motivazione esplicita sull’inidoneità degli arresti domiciliari, precisando tuttavia che il giudizio di inadeguatezza della misura domiciliare costituisce pronuncia implicita sull’inidoneità del controllo elettronico, con conseguente assolvimento dell’onere motivazionale. Nel caso di specie, la base logistica dell’attività di spaccio era il domicilio stesso dell’indagato, circostanza che rendeva inidonea ogni misura gradata.
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Nota della Redazione
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