Ricorso tardivo se appello camerale non partecipato non attiva termine lungo (Cass. pen. Sez. VII n. 40004 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. In tale eventualità il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza cui l’imputato abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini del ricorso per cassazione, egli non beneficia dell’aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il termine ordinario resta dunque quello di trenta giorni fissato dall’art. 544, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., e il ricorso proposto oltre tale scadenza è inammissibile a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13.02.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti dell’imputato per i reati di cui all’art. 4 e all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Il giudizio di appello era stato trattato con procedimento camerale non partecipato, in assenza delle parti. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha poi depositato memoria insistendo per l’accoglimento.
La questione che il Collegio affronta non attiene però al merito dei motivi, ma alla tempestività dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio e pregiudiziale rispetto a ogni altro profilo.
La Motivazione della Corte
La sentenza impugnata era stata pronunciata in camera di consiglio senza la presenza delle parti ed era stata comunicata via pec al difensore in pari data. Il ricorso per cassazione risulta depositato in data 14.04.2025. La Corte ricostruisce il termine applicabile muovendo dall’art. 544, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., che per le sentenze emesse ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, senza indicazione di termine per il deposito della motivazione, fissa in trenta giorni il termine per impugnare, con scadenza al 30.03.2025.
Il punto decisivo è l’esclusione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il Collegio richiama il principio per cui l’imputato appellante non può dirsi giudicato in assenza quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti proposta tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. In tale ipotesi il processo si svolge senza la fissazione di un’udienza alla quale l’imputato abbia diritto di intervenire, con la conseguenza che non opera l’aumento di quindici giorni del termine di impugnazione. Il ricorso, depositato oltre la scadenza ordinaria, è quindi tardivo.
La Corte si conforma a un orientamento consolidato, richiamando Sez. 2, n. 25981 del 01.04.2025 e Sez. 6, n. 49315 del 24.10.2023, che già escludevano il beneficio del termine lungo in situazioni analoghe.
Accertata la tardività, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ne conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00: il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000 e rileva l’assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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