Giudice di rinvio vincolato al principio di diritto nonostante mutamento di giurisprudenza (Cass. pen. Sez. VI n. 40080 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento per ogni questione di diritto con essa decisa, in forza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., e tale obbligo è assoluto e inderogabile anche quando, nelle more del giudizio di rinvio, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza della Corte di legittimità. Il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell’art. 618 cod. proc. pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo, restando fermo il principio tempus regit actum. La disciplina dell’art. 416-ter cod. pen., quanto all’utilità, esige che l’erogazione o la promessa sia pattuita in favore del soggetto che ha promesso di procurare voti con modalità mafiose, con utilità suscettibile di immediata monetizzazione; è quindi inammissibile il ricorso che solleciti una diversa lettura delle risultanze di merito.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato alcuni imputati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., contestato per la promessa di procurare voti, con modalità mafiose, in cambio di un’utilità collegata al cambio di destinazione urbanistica di un fondo destinato alla realizzazione di una struttura assistenziale. La Corte di appello di Salerno aveva confermato la condanna; la Corte di cassazione, con precedente pronuncia, aveva annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, enunciando il principio secondo cui l’utilità oggetto dello scambio deve essere immediatamente quantificabile in termini economici.
In sede di rinvio la Corte di appello di Napoli aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste, escludendo che la contropartita integrata dalla modifica di destinazione urbanistica e dalla futura possibilità di incarichi professionali possedesse il carattere della immediata monetizzabilità. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che assumono rilievo preliminare, perché investono l’interpretazione della nozione di «altra utilità» e la riferibilità soggettiva dell’utilità medesima. I motivi sono giudicati manifestamente infondati. Il punto di partenza è l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di cassazione per ogni questione di diritto con essa decisa.
La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui tale obbligo è assoluto e inderogabile, anche quando sia sopravvenuto un mutamento di giurisprudenza, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui nelle more sia intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia europea che abbia dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale rilevante. Il vincolo permane anche se il principio di diritto è divenuto contrario a quello affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, poiché il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell’art. 618 cod. proc. pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo.
Su questa base la Corte verifica la conformità della sentenza impugnata al principio rescindente. La pronuncia di annullamento aveva richiesto un’utilità suscettibile di immediata monetizzazione e aveva escluso che potesse individuarsi nel cambio di destinazione urbanistica del fondo, finalizzato alla realizzazione di una mensa per poveri. I giudici di appello hanno escluso, in aderenza a tale principio, che la promessa di variazione urbanistica e la futura possibilità di incarichi professionali integrassero l’elemento richiesto. La Corte rileva che la motivazione del giudice del rinvio si è mantenuta stretta ai principi enunciati, sia in punto di connotazioni dell’utilità sia di riferibilità soggettiva.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che, pur denunciando un vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., esso si risolve nella proposta di una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa integri vizio di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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