Messa alla prova esclusa per omicidio stradale, pena edittale non circostanziata (Cass. pen. Sez. IV n. 4176 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione dei reati per i quali è astrattamente applicabile la sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo dell’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie base. Non assumono rilievo le riduzioni derivanti dall’applicazione delle circostanze attenuanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Ne consegue che il reato di omicidio stradale, punito con la reclusione da tre a sette anni, resta escluso dall’istituto anche quando sia configurabile l’attenuante del concorso di colpa della vittima. La scelta della soglia di pena edittale non circostanziata è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva ammesso l’imputato alla messa alla prova in relazione al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., nonostante il superamento dei limiti edittali fissati dall’art. 168-bis cod. pen.
Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto concedibile l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., mentre il riferimento normativo andava operato alla pena edittale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il richiamo dell’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla fattispecie base, senza che assumano rilievo le riduzioni dovute all’applicazione delle circostanze attenuanti, comprese quelle ad effetto speciale (Sez. III n. 45546 del 14.06.2022).
Pertanto, anche a voler ritenere sussistente l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. — cui peraltro l’ordinanza impugnata non faceva riferimento — nella fattispecie non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’istituto, in ragione della pena edittale prevista per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., punito con la reclusione da tre a sette anni.
La Corte ha richiamato la sentenza n. 146 del 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non consente l’astratta ammissibilità della messa alla prova in ipotesi di omicidio stradale privo di aggravanti e con l’attenuante del concorso di colpa della vittima. La Consulta ha osservato che il legislatore, anche dopo la riforma del 2022 (d.lgs. n. 150 del 2022), ha mantenuto la scelta di individuare i reati ammessi sulla base della pena edittale riferita alla fattispecie non circostanziata, trattandosi di scelta di politica criminale rimessa alla sua discrezionalità.
È stato inoltre evidenziato che, nel caso dell’omicidio stradale, la pena massima, ove anche ridotta per l’attenuante ad effetto speciale del settimo comma, resterebbe superiore alla soglia di ammissibilità, poiché la riduzione fino alla metà può essere, nel minimo, di un solo giorno (Sez. III n. 36915 del 2020).
L’ordinanza è stata quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio deve essere una diversa persona fisica, poiché il precedente magistrato è divenuto incompatibile a pronunciarsi nel successivo giudizio di merito. Richiamando l’art. 34 cod. proc. pen. e la sentenza n. 7 del 2022 della Corte costituzionale, il Collegio ha affermato che il giudice chiamato a decidere sul merito non può essere quello che si è già pronunciato sul medesimo punto, trattandosi di manifestazione di un potere discrezionale di merito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento