Revoca della sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative (Cass. pen. Sez. I n. 30821 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio. La statuizione di concessione del beneficio, pur contenuta in sentenza irrevocabile, non partecipa della natura intrinseca del giudicato sostanziale: essa consiste in un giudizio prognostico ed è assistita da una preclusione “debole”, che copre il dedotto e non il deducibile. Ne segue che la mera conoscibilità del precedente ostativo non noto al giudice della cognizione non osta alla revoca in executivis.
Il Fatto
Con ordinanza del 20 febbraio 2026, il Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del Pubblico ministero diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 6 dicembre 2023, irrevocabile il 22 marzo 2024, perché accordata in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative.
Il Tribunale acquisiva il fascicolo della cognizione, rilevando che dal certificato penale ivi contenuto non emergeva la precedente condanna. Riteneva tuttavia di non poter revocare il beneficio, sul presupposto che il giudice avrebbe potuto conoscere il precedente ostativo acquisendo un certificato penale aggiornato e che il Pubblico ministero avrebbe potuto impugnare il provvedimento. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero, censurando la decisione per violazione dell’art. 168 cod. pen. come interpretato dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 37345 del 23.04.2015, che ha affermato il potere del giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che queste fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
Il Supremo Collegio ricostruisce il percorso argomentativo delle Sezioni Unite, che hanno superato l’orientamento precedente, il quale subordinava la revoca alla non conoscenza e non conoscibilità del provvedimento. La concessione del beneficio, si osserva, consiste in un giudizio prognostico e produce un effetto temporaneo e provvisorio, sottoposto alle condizioni stabilite dalla legge.
Da qui la qualificazione della preclusione come “debole”, operante rebus sic stantibus in virtù del principio del ne bis in idem, che copre esclusivamente il “dedotto” e non il “deducibile”. L’ambito dei nova idonei a superare il giudicato debole non è circoscritto agli elementi cronologicamente sopravvenuti, ma comprende anche elementi pregressi o coevi non oggetto di alcuna considerazione da parte del giudice. La Corte richiama sul punto Sez. U n. 34091 del 2011, nonché Sez. I n. 42579 del 2013 e Sez. I n. 40647 del 2014.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione si è discostato da tali principi: ha rigettato l’istanza di revoca pur avendo accertato che il precedente ostativo non risultava in atti, fondandosi sulla mera presunzione della conoscibilità dei precedenti penali per la risalenza nel tempo. In tal modo ha considerato non i dati effettivamente noti al giudicante, ma quelli che potevano esserlo senza esserlo stati, incorrendo in una erronea applicazione della legge.
L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Bologna per nuovo giudizio in applicazione dei principi di diritto enunciati.
Nota della Redazione
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