Travisamento di prova sulla dimora effettiva dell’imputato e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 40085 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova, che consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente inesistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, integra un errore percettivo e non valutativo, idoneo a minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e a rendere la motivazione insanabilmente contraddittoria rispetto alle premesse fattuali. Esso ricorre, per omissione, quando la decisione si fondi su un’informazione rilevante inesistente nel processo ovvero ometta la valutazione di una prova decisiva. Nel giudizio di legittimità, la sentenza che desuma la dimora effettiva dell’imputato nel medesimo appartamento oggetto della fornitura illecita, ignorando il certificato di residenza anagrafica attestante altra unità abitativa e la delega di indagini rivolta al solo coimputato, è annullata con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 4 aprile 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in rito abbreviato nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di sostituzione di persona di cui agli artt. 110, 61, comma 1, n. 2, e 494 cod. pen. Secondo l’accusa, gli imputati avevano utilizzato le credenziali anagrafiche della persona offesa per stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica con una società, relativo a un appartamento in cui entrambi avrebbero dimorato.

Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e travisamento di prova in relazione agli artt. 494 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., contestando il dato della propria dimora effettiva nell’appartamento servito dalla fornitura. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e muove dal dato dirimente costituito dalla dimora effettiva dell’imputato nell’appartamento interessato dalla illecita fornitura. Rileva che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui entrambi gli imputati dimoravano nell’immobile, si fonda essenzialmente sulla sola dichiarazione della persona offesa contenuta nella querela, che li ha genericamente indicati come residenti, oltre che sull’iscrizione di entrambi a mod. 21 presso la Procura della Repubblica per il denunciato furto dei documenti di identità.

La Corte osserva, tuttavia, che risulta obliterato il dato del certificato di residenza anagrafica del ricorrente, che indica un luogo di residenza diverso, sia pure ubicato nel medesimo stabile. Parimenti pretermesso è il fatto che la delega di indagini ai Carabinieri ha riguardato il solo coimputato e non anche il ricorrente.

Il percorso logico-valutativo dei giudici di merito risulta pertanto poggiato su una parziale lettura delle evidenze acquisite e sulla mancata valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa, nonostante la loro astratta incidenza a condurre a un differente epilogo decisorio.

La Corte richiama il principio secondo cui il travisamento della prova consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente inesistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, risolvendosi in un errore percettivo idoneo a minare alle fondamenta il ragionamento del giudice. Sul punto richiama Sez. U n. 18620 del 2017, secondo cui il travisamento sussiste quando la lettura della prova sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione o falsificazione, e nella motivazione si faccia uso di un’informazione rilevante inesistente nel processo, oppure si ometta la valutazione di una prova decisiva, come affermato da Sez. II n. 47035 del 2013. Nel caso di specie, l’argomento logico principale su cui si fonda la decisione — la residenza del ricorrente nell’abitazione oggetto della fornitura fraudolenta — è legato a un travisamento per omissione, non essendo indicate le ragioni da cui si è desunto che la residenza effettiva non coincidesse con quella anagrafica.

La sentenza è quindi annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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