Aggravante minaccia ex art. 339 anche al capo b) procedibilità d’ufficio (Cass. pen. Sez. 5 n. 9009 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di minaccia aggravata ai sensi degli artt. 339 e 61, n. 10, cod. pen. è procedibile d’ufficio, in quanto la presenza della circostanza aggravante ad effetto speciale comporta la procedibilità di ufficio. La contestazione dell’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen., riferita a un determinato capo di imputazione, non impedisce che la medesima circostanza sia ritenuta sussistente anche per altro reato contestato, purché la relativa questione sia stata devoluta con i motivi di appello. È inammissibile in cassazione la censura relativa a una questione non dedotta con i motivi di appello, trattandosi di vizio di motivazione non rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva condannato la ricorrente per i reati di tentata violenza privata e di minaccia, commessi in concorso, aggravati dall’aver agito in più persone riunite e contro pubblici ufficiali.
Secondo i giudici di merito, la donna aveva minacciato due addette all’ufficio rilascio certificati del Comune, che avevano manifestato ostacoli amministrativi al rilascio di una nuova carta d’identità a un coimputato. L’imputata aveva dichiarato che non sarebbe andata via senza il documento, mentre il coimputato batteva i pugni contro il vetro divisorio, configurando un’azione concertata e tesa a esercitare pressione sulle impiegate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso concernente la partecipazione concorsuale. La sentenza impugnata ha correttamente rimarcato gli indicatori di un’iniziativa corale, evidenziando come la condotta dell’imputata e quella del coimputato fossero finalizzate a un obiettivo comune: esercitare una forma di pressione sulle due addette all’ufficio.
Quanto alla doglianza relativa al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto, la motivazione della Corte di appello, fondata sulle modalità esecutive e sulla circostanza di aver agito contro due pubblici ufficiali, non risulta manifestamente illogica né errata in diritto. Il motivo di appello, inoltre, non era specifico, sostenendo una tesi assertiva e soggettivamente orientata che non aveva trovato riscontro nel giudizio di primo grado.
La Corte ha respinto l’eccezione di improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di minaccia. Il reato di cui al capo b) è procedibile d’ufficio in quanto aggravato ex art. 339 cod. pen., come si desume dalla specifica indicazione contenuta nel capo di imputazione e dal fatto che la ricorrente era chiamata a rispondere insieme a una coimputata separatamente giudicata.
Il quarto motivo, riguardante il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen. con riferimento a entrambi i reati, è stato dichiarato inammissibile per novità, non essendo stata la questione devoluta con i motivi di appello. La Corte ha precisato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, trattandosi di vizio di motivazione non rilevabile d’ufficio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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