Sequestro probatorio, al GIP spetta solo il controllo su necessità del vincolo (Cass. pen. Sez. V n. 40091 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il giudice per le indagini preliminari investito dell’opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che ha rigettato la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico. La competenza a decidere sulla fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame. Il controllo del giudice per le indagini preliminari resta circoscritto alle ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo. Alla Corte di cassazione, in questa sede, spetta solo la verifica circa l’astratta configurabilità della fattispecie e l’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, non la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di dissequestro presentata da una società, in proprio e quale legale rappresentante, avente ad oggetto merce sottoposta a vincolo reale probatorio. Il provvedimento genetico era stato adottato dalla Guardia di Finanza, con successiva convalida del pubblico ministero, in relazione a smart watch e cinturini riproducenti modello e disegni distintivi di un marchio registrato.

Avverso il rigetto dell’istanza la parte ha proposto appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. al Tribunale di Milano, che ha riqualificato il gravame in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte. Il ricorrente ha articolato sette motivi, deducendo nullità per difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., assenza dei presupposti del delitto di contraffazione, mancanza del fumus, violazione del principio di proporzionalità e compressione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i motivi in una valutazione unitaria e li ritiene non fondati. Una prima questione attiene alla dedotta impossibilità di ricondurre la condotta contestata al delitto di contraffazione di cui all’art. 474 cod. pen., poiché i prodotti sequestrati sarebbero tutelati da un valido marchio registrato secondo la normativa dell’Unione europea.

La Corte osserva che, in mancanza allo stato di una imputazione provvisoria, occorre considerare la comunicazione della notizia di reato, nella quale la ricostruzione sommaria del fatto smentisce la deduzione difensiva. Sono stati sequestrati numerosi smart watch e cinturini riproducenti modello e disegni distintivi del marchio registrato, con conseguente ipotesi dei delitti di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen.

Sul piano del sindacato di legittimità, la Corte ribadisce che in questa sede è demandata la sola verifica circa l’astratta configurabilità della fattispecie, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato. Non è invece consentito il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, come pure tentato dal ricorrente (Sez. 3 n. 3465 del 2019, Pirlo; Sez. 6 n. 16400 del 2018, Paga).

Il principio si salda con la regola per cui, in tema di sequestro probatorio, nell’opposizione avverso il decreto di rigetto della richiesta di restituzione, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi attinenti alla legittimità del provvedimento genetico, essendo la competenza sul fumus riservata in via esclusiva al tribunale del riesame. Egli può provvedere solo per ragioni attinenti alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez. 5 n. 14039 del 2020, Lamaj; Sez. 3 n. 24959 del 2014, Piscopo; Sez. 5 n. 779 del 2000, Ramacci).

Le argomentazioni del provvedimento impugnato, sebbene sintetiche, non integrano una motivazione apparente. Il giudice ha posto in rilievo, in modo adeguato, che la restituzione, anche parziale, dei beni sarebbe allo stato pregiudizievole per la corretta prosecuzione delle indagini e che la reimmissione in circolazione dei beni, prima delle conclusioni delle verifiche sull’autenticità, potrebbe aggravare le conseguenze del reato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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