Sequestro preventivo e liquidazione giudiziale: restituzione dei beni al solo curatore (Cass. pen. Sez. V n. 40092 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di effetti della liquidazione giudiziale sul sequestro preventivo disposto dal giudice penale, l’art. 318, secondo comma, c.c.i.i., nella parte in cui prevede che il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore, deve essere letto congiuntamente all’art. 142 dello stesso codice. Può quindi essere chiesta la restituzione dei soli beni nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale e di quelli già pervenuti durante la procedura, anche per effetto delle azioni civili recuperatorie promosse dal curatore. L’istanza al giudice penale volta alla restituzione dei beni ricompresi nella liquidazione giudiziale può essere proposta esclusivamente dal curatore, cui è demandata la valutazione dell’interesse del ceto creditorio, anche in ordine all’antieconomicità dell’acquisizione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una società, della quale l’indagata era amministratrice. Secondo la prospettazione accusatoria provvisoria, il socio accomandatario di altra società, già in liquidazione giudiziale, e la sorella, amministratrice della prima, avrebbero distratto l’intero complesso aziendale mediante una cessione di fatto, priva di formalità, in favore della società cessionaria, privando così la procedura dei cespiti attivi.
Il Tribunale del Riesame, su istanza dell’indagata, aveva accolto il riesame e disposto la restituzione dei beni alla stessa, richiamando l’art. 318 c.c.i.i. e la prevalenza della procedura concorsuale liquidatoria rispetto al sequestro preventivo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo erronea applicazione della norma e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il Tribunale del Riesame ha correttamente inteso in astratto la portata dell’art. 318 c.c.i.i., ma lo ha applicato in una fattispecie non sussumibile nella norma. Il primo comma vieta il sequestro preventivo non finalizzato a confisca sui beni della procedura già avviata; il secondo comma, in conformità ai criteri della legge n. 155 del 2017, sancisce la prevalenza della procedura liquidatoria rispetto al sequestro preventivo e impeditivo.
Tale prevalenza, però, opera rispetto ai soli beni oggetto della procedura, individuati dall’art. 142 c.c.i.i.: quelli nella disponibilità del debitore alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quelli che gli pervengono durante la procedura. La norma non riguarda i beni che potrebbero essere successivamente riacquisiti perché sottratti all’impresa in una cessione predatoria anteriore all’apertura della procedura, tanto che il curatore non li ha ricompresi nell’attivo.
La Corte sottolinea poi il vizio principale e dirimente: la restituzione è stata disposta in favore della legale rappresentante della società cessionaria, soggetto non legittimato a presentare l’istanza, riservata espressamente dalla norma al curatore della procedura. In tal modo il provvedimento ha contraddetto le stesse argomentazioni con cui aveva accolto il riesame, riferite alla prevalenza della procedura nell’interesse del ceto creditorio, interesse rappresentato dal curatore.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
Nota della Redazione
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