Annullamento con rinvio: giudice del rinvio deve rivalutare l’intero quadro indiziario (Cass. pen. Sez. V n. 40087 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è titolare dei medesimi poteri del giudice la cui ordinanza è stata annullata e deve compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, senza arrestarsi ai soli profili di criticità specificamente indicati nella sentenza rescindente. Egli non può limitarsi a colmare le lacune segnalate riportandosi per il resto alla motivazione precedente, poiché l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operati. Il nuovo giudizio deve confrontarsi con tutte le deduzioni difensive e con l’intero quadro indiziario. È viziata da contraddizione la motivazione che assume le dichiarazioni di un teste a riscontro di quelle di altro soggetto e, nel medesimo contesto, ne afferma l’inattendibilità.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato per un omicidio aggravato dalla premeditazione e dalle finalità e dal metodo mafiosi.
La Prima Sezione di questa Corte aveva in precedenza annullato con rinvio la precedente ordinanza, accogliendo i motivi che denunciavano vizi della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, con riguardo alla verifica delle dichiarazioni della figlia della vittima e al mancato confronto tra le fonti dichiarative. Il giudice del rinvio ha confermato la misura; l’indagato ha proposto nuovo ricorso per cassazione con due atti, deducendo vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso nei limiti illustrati. Rileva anzitutto che il giudice del rinvio, quanto al primo profilo di criticità, ha fornito una motivazione adeguata: la discrasia tra le dichiarazioni della figlia della vittima e quelle del fratello è stata spiegata con la volontà della donna di tenere il congiunto lontano dalle logiche criminali. Rispetto a tale ricostruzione i ricorrenti non hanno evidenziato alcun travisamento della prova o vizio logico determinante.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il controllo in cassazione, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende la revisione degli elementi fattuali né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ma è circoscritto alla verifica dell’assenza di illogicità evidenti e della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02.02.2017, Sansone, Rv. 269438).
Il provvedimento, invece, non supera il vaglio in relazione al secondo profilo di criticità: l’inconciliabilità tra le narrazioni della figlia della vittima e del teste sopraggiunto sul luogo. Da un lato il Tribunale ha addotto le dichiarazioni di quest’ultimo a riscontro di quelle della donna, dall’altro lo ha qualificato come inattendibile. La Corte stigmatizza la palese contraddizione: o il teste è attendibile e le sue dichiarazioni valgono come riscontro, oppure è inattendibile e non possono essere addotte a sostegno. Delle due l’una.
Assume rilievo decisivo il percorso argomentativo sul giudice del rinvio. La Corte richiama il principio secondo cui, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, i poteri del giudice del rinvio hanno la massima latitudine: egli deve compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri del giudice la cui ordinanza è stata annullata, con il solo limite di non fondare la decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici o carenti (Sez. 3, n. 34794 del 19.05.2017, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19.06.2014, Cataldo, Rv. 261760).
Nel caso di specie il Tribunale si è limitato ad affrontare in modo parcellizzato i due profili di criticità, aggiungendo valutazioni generiche su altre fonti e riportandosi per il resto alla precedente ordinanza, la cui motivazione era stata travolta dall’annullamento. Ha così trascurato le altre deduzioni difensive e omesso la rivalutazione dell’intero quadro indiziario. I motivi di ricorso sono pertanto fondati anche nelle parti relative alle lacune della motivazione. Restano assorbiti i motivi sulle esigenze cautelari. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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