Inammissibile il ricorso che ripropone motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 40192 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione. In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito sull’affidabilità delle fonti di prova, ma stabilire se costoro abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano applicato esattamente le regole della logica. Esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo essere di macroscopica evidenza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Verbania per il reato di cui all’art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 aprile 2023, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle dichiarazioni di un teste, con conseguente inattendibilità degli operanti intervenuti, oltre a violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per omessa assunzione di prove decisive richieste in appello, tra cui il confronto tra i testi che avevano reso propalazioni contrapposte.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto come le censure proposte ripropongano identiche doglianze già dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. È inammissibile, infatti, il ricorso che reitera gli stessi motivi già motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione, come affermato tra le altre da Sez. 2 n. 27816 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009.

A prescindere da tale rilievo, il Collegio osserva che il ricorrente si è limitato a evidenziare in modo generico una presunta maggiore attendibilità della versione dei fatti fornita dal teste rispetto alle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti. La censura appare così unicamente finalizzata a operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite.

La Corte di merito ha invece congruamente esplicato, con motivazione adeguata e logica, le ragioni per cui è stata ritenuta integrata la condotta criminosa, risultando accertato che gli operanti avevano visto il ricorrente alla guida dell’autovettura e lo avevano fermato durante la manovra di parcheggio, verificandone poi lo stato di alterazione per uso di bevande alcoliche. I giudici di appello hanno ritenuto la carenza di attendibilità delle difformi dichiarazioni del teste, evidenziando la discrasia tra le date indicate e la presumibile mancanza di veridicità delle stesse.

La doglianza attiene pertanto ad aspetti non passibili di valutazione in sede di legittimità. Il compito della Corte di cassazione non è sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito sull’affidabilità delle fonti di prova, ma stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a disposizione e applicato esattamente le regole della logica, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 930 del 1995 e confermato da Sezioni Unite n. 24 del 1999 e Sezioni Unite n. 6402 del 1997. Esula dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo essere di macroscopica evidenza.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto, rispetto ai quali il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa finalizzata al suo esonero da responsabilità. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi della Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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