Inammissibili le censure sulla attendibilità della persona offesa in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 29094 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni, ricorra a mere congetture, a ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit e insuscettibili di verifica empirica, ovvero a una pretesa regola generale priva di minima plausibilità. Le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente fondare il giudizio di colpevolezza anche se non corroborate da riscontri estrinseci, essendo sufficiente una approfondita verifica, sorretta da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Qualora l’acquisizione di riscontri sia opportuna, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione. La mancata denuncia e la persistenza della convivenza non sono di per sé incompatibili con i maltrattamenti subiti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 30 gennaio 2026, ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna emessa all’esito di giudizio abbreviato. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 611 e 600-ter cod. pen. e condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della diminuente per il rito.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’uomo avrebbe maltrattato abitualmente la compagna convivente, l’avrebbe costretta a compiere e subire atti sessuali, l’avrebbe indotta a recarsi da uno spacciatore per acquistare cocaina e avrebbe indotto la figlia minore della compagna a inviargli materiale sessualmente esplicito. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contestava l’affermazione di responsabilità per tutti i reati, deducendo l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e l’assenza di elementi idonei a fondare il giudizio di colpevolezza. La Corte ha preliminarmente richiamato i criteri metodologici del sindacato di legittimità, ribadendo che l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non sindacabile salvo vizi motivazionali manifesti.

Il Collegio ha poi ricordato che, secondo le Sezioni Unite n. 41461 del 19/07/2012, le dichiarazioni della persona offesa possono fondare il giudizio di colpevolezza anche in assenza di riscontri estrinseci. Ha inoltre richiamato Sez. 3 n. 6710 del 2020, secondo cui la natura progressiva delle dichiarazioni della vittima vulnerabile non ne determina di per sé l’inattendibilità, imponendo una valutazione d’insieme di tutti gli stadi del percorso di disvelamento.

La sentenza d’appello aveva ricostruito i fatti su plurimi riscontri: dichiarazioni testimoniali sul clima di prevaricazione, immagini e video ritraenti lesioni e stato di costrizione, documentazione bancaria comprovante trasferimenti di denaro alla famiglia della minore, chat a contenuto sessualmente esplicito. La Corte territoriale aveva risposto puntualmente alle critiche difensive, escludendo che la mancata denuncia e la persistenza della convivenza fossero incompatibili con i maltrattamenti.

Le censure, ha osservato la Cassazione, lungi dall’evidenziare vizi logici o giuridici, propongono una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è legittimamente motivato dall’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen..

Sul concorso tra maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, la Corte ha ribadito che il primo è assorbito nel secondo solo in caso di piena coincidenza delle condotte; nella specie le condotte maltrattanti si sono estrinsecate anche in minacce, ingiurie e aggressioni autonome. Infine, la statuizione sulla provvisionale non è impugnabile per cassazione, trattandosi di decisione discrezionale e meramente delibativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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