Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 40189 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non ha per oggetto la ricostruzione del fatto né impone al giudice di merito la migliore possibile lettura delle emergenze probatorie. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione delle prove, senza individuare specifici travisamenti, è inammissibile. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare l’equivalenza la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 26 febbraio 2025, confermava la condanna dell’imputato per i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di furto di energia elettrica, ravvisando l’illegittimo collegamento del locale alla rete elettrica e la detenzione, all’interno del medesimo locale, di un quantitativo di tabacchi sottoposto a sequestro.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 291-bis TULD, nonché degli artt. 624 e 625 cod. pen., per essere stato il giudizio di responsabilità fondato su dichiarazioni ritenute attendibili solo quanto ad altro coimputato. Con un secondo motivo censurava il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto l’apparato argomentativo della sentenza di appello. I giudici di merito avevano valorizzato la diretta percezione degli operanti di polizia giudiziaria, che avevano visto il ricorrente nell’atto di armeggiare con il catenaccio della porta del magazzino, di cui aveva le chiavi, e darsi alla fuga alla loro vista. A pochi metri era stato sorpreso altro soggetto con due borsoni vuoti. La perquisizione aveva portato al rinvenimento di quaranta chilogrammi di tabacchi lavorati esteri.
Quanto alle dichiarazioni del coimputato, che aveva rivendicato la disponibilità esclusiva del locale, i giudici le avevano ritenute prive di riscontri individualizzanti e smentite da quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti. La Corte di cassazione qualifica questa motivazione come non manifestamente illogica.
Il passaggio centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità. La Corte ribadisce che il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione: deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Richiama sul punto Sez. V n. 1004 del 30/11/1999 e Sez. Un. n. 930 del 13/12/1995.
Le doglianze difensive, osserva la Corte, tradiscono il dissenso sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle emergenze processuali, proponendo censure non suscettibili di sindacato in sede di legittimità.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di appello avevano motivato il diniego di un giudizio di comparazione più favorevole rispetto all’equivalenza già espressa in primo grado, in assenza di elementi positivamente valutabili e tenuto conto della personalità negativa dell’appellante, risultante dai numerosi precedenti penali, anche per reati della stessa indole commessi in tempi recenti. La Corte richiama Sez. II n. 31543 del 08/06/2017 e conclude per l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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