Ricorso inammissibile per doglianze di merito e motivi generici già vagliati (Cass. pen. Sez. VII n. 40187 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della sua compatibilità con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza che la Corte debba condividere la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e vizi argomentativi, proponga in realtà un dissenso sulla valutazione delle emergenze processuali. Il motivo generico, non coltivato specificamente in appello e ivi rimasto perciò viziato da inammissibilità originaria, non può formare oggetto di ricorso, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. Analogamente è inammissibile la censura sul trattamento punitivo quando l’aggravante applicata non sia stata contestata in appello, mentre il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile ove sorretto da motivazione non contraddittoria, che dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19.12.2024, aveva confermato la condanna del ricorrente per un reato tributario, riconoscendo la sussistenza del fatto e applicando la recidiva, senza concedere le circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2639 e 2392 cod. civ. e all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per assenza di prova del fatto e del dolo specifico e per la pretesa inaffidabilità dell’accertamento fondato sullo spesometro; violazione dell’art. 99 cod. pen., per l’automatismo sanzionatorio nell’applicazione della recidiva; violazione dell’art. 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei poteri del giudice di legittimità. Il collegio ribadisce che non spetta alla Cassazione stabilire se la decisione di merito offra la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione: il controllo resta circoscritto alla verifica di compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo il richiamo a Sez. V n. 1004 del 30.11.1999 e a Sez. Un. n. 930 del 13.12.1995.
Su questa base la Corte esamina il primo motivo, relativo alla prova del reato e all’accertamento tramite spesometro, e lo ritiene destituito di fondamento. I giudici d’appello avevano qualificato il sistema come fonte di prova diretta delle transazioni riferibili alla società amministrata dall’imputato e avevano osservato che le eventuali operazioni oggettivamente inesistenti sarebbero comunque soggette agli adempimenti IVA. Soprattutto, le ulteriori voci di passività non erano state prodotte né in fase di accertamento, né durante le indagini, né in dibattimento, dall’unico soggetto in grado di documentarle attraverso il libro giornale e il libro inventari, non esibiti su richiesta dei militari accertatori.
Ne deriva, secondo il collegio, che le doglianze difensive tradiscono un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali, proponendo questioni non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. La Corte aggiunge che la questione del dolo specifico, pur posta in ricorso, non era stata svolta in modo specifico nel giudizio di appello: il difetto di motivazione su motivi generici, proposti insieme ad altri motivi specifici, non può quindi formare oggetto di ricorso, poiché essi restano viziati da inammissibilità originaria, come affermato in Sez. V n. 44201 del 29.09.2022.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per una ragione assorbente: l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 99 cod. pen. non era stata oggetto di censura in appello. Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che i giudici di merito avevano giustificato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti, anche specifici e recenti, del ricorrente e della sua condotta processuale, priva di atteggiamento collaborativo o anche solo partecipativo. Tale motivazione, immune dai vizi denunciati, è conforme all’indirizzo per cui il giudizio sulle attenuanti generiche è insindacabile in legittimità ove non contraddittorio e ancorato agli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, secondo Sez. V n. 43952 del 13.04.2017.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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