Furto aggravato su cose di pubblica utilità e improcedibilità per condotte riparatorie (Cass. pen. Sez. IV n. 40251 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di procedibilità a querela del delitto di furto non opera quando sia contestata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., cioè quando il fatto sia commesso su cose destinate a pubblica utilità, con la sola eccezione, di natura tassativa, del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. Ne consegue che, in presenza di tale aggravante, non può trovare applicazione la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie prevista dall’art. 162-ter cod. pen., che presuppone un reato procedibile a querela. Il giudice di legittimità, pertanto, non può dichiarare l’estinzione del reato per effetto del risarcimento intervenuto, poiché difetta il presupposto di procedibilità su cui la causa estintiva si fonda.
Il Fatto
La pronuncia trae origine dalla vicenda di un soggetto che, introdottosi all’interno di un istituto scolastico, si era impossessato di una somma di denaro appartenente al vicedirettore e di un computer portatile di proprietà della scuola. Il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., ritenuta equivalente alle contestate aggravante e recidiva, e lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro trecento di multa.
La Corte di appello ha confermato la condanna. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 162-ter cod. pen.: a suo avviso i giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del reato in ragione delle condotte riparatorie tenute prima dell’ammissione al rito abbreviato e dell’integrale soddisfazione della persona offesa. Il ricorrente ha sostenuto, inoltre, che il reato sarebbe divenuto procedibile a querela soltanto nel corso del giudizio di appello, con la conseguenza che la causa estintiva avrebbe potuto essere dedotta e rilevata in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, rilevando che la censura muove da una premessa erronea. Il ricorrente aveva fondato l’intera doglianza sul presupposto che il reato fosse divenuto procedibile a querela nel corso del giudizio di appello, in ragione del mutato regime di procedibilità intervenuto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tale presupposto, però, non trova riscontro nel caso concreto.
La Corte ha osservato che risulta contestata, e ritenuta dalle conformi decisioni di merito, l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., poiché il furto è stato commesso su cose destinate alla pubblica utilità. È proprio questa circostanza a escludere l’operatività del regime di procedibilità a querela, con la sola eccezione — non ricorrente nella specie — del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Il Collegio ha richiamato, tra le pronunce più recenti, Sez. 7, n. 26722 del 04/06/2025, a conferma dell’indirizzo secondo cui la procedibilità a querela non opera in presenza dell’aggravante in questione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha proposto alcun motivo in ordine a tale punto della decisione, con ciò precludendo ogni diversa valutazione.
Caduto il presupposto della procedibilità a querela, è venuta meno anche la possibilità di applicare l’art. 162-ter cod. pen. e di dichiarare l’estinzione del reato per le intervenute condotte riparatorie. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dei principi affermati da Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000, della sanzione pecuniaria quantificata in tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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