Inammissibile il ricorso generico che non confuta la motivazione della sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3667 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti ad asserzioni assertive o congetturali è generico e manifestamente infondato. La mancata confutazione, da parte del giudice, di un’obiezione difensiva non integra vizio di motivazione allorché tale obiezione sia essa stessa manifestamente infondata. L’eventuale negligenza del curatore fallimentare, sopravvenendo alla consumazione del reato, è ininfluente ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Accertata la configurabilità del delitto di cui all’art. 216 legge fall., non grava sul giudice di merito alcun particolare onere motivazionale sul diniego di riqualificazione del fatto in quello di cui all’art. 217 della stessa legge.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la condanna del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo vizi di motivazione sulla ritenuta natura distrattiva della condotta e con il secondo motivo l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto documentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla bancarotta patrimoniale. Il ricorrente non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che logicamente aveva fondato la decisione sulla mancanza di prova dell’effettiva stipulazione del contratto di locazione dei beni acquisiti in leasing dalla società fallita e sull’inattendibilità del documento prodotto a comprova del negozio.

La Corte territoriale non aveva ignorato l’obiezione difensiva basata sul pagamento della prima mensilità del canone. Aveva però rilevato che la circostanza era stata semplicemente asserita dall’imputato, senza che questi indicasse, né nei motivi d’appello né nel ricorso, ulteriori risultanze processuali idonee a dimostrarla. In ogni caso, anche volendo dar credito all’eccezione, l’imputato non si sarebbe attivato per riscuotere i canoni successivi, omissione correttamente ritenuta integrare gli estremi della distrazione penalmente rilevante.

Manifestamente infondata è poi la doglianza sulla mancata attivazione della curatela per rientrare in possesso dei beni distratti. L’omessa confutazione di tale obiezione è irrilevante, trattandosi di censura a sua volta manifestamente infondata: le eventuali negligenze del curatore sopravvengono alla consumazione del reato e restano dunque ininfluenti ai fini della sua configurabilità.

Quanto al secondo motivo, concernente la bancarotta documentale, la Corte rileva che, una volta esposte le ragioni della ritenuta configurabilità del più grave delitto previsto dall’art. 216 legge fall., alcun particolare onere motivazionale gravava sul giudice in merito al diniego della riqualificazione del fatto in quello di cui all’art. 217 della stessa legge. Entrambe le sentenze di merito avevano evidenziato le ragioni del disegno fraudolento sotteso alla mancata consegna della contabilità alla curatela, ragioni avversate solo in maniera assertiva e congetturale con il gravame di merito e non considerate, con riguardo all’apparato argomentativo della Corte territoriale, con il ricorso.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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