Reato di competenza del giudice di pace giudicato dal tribunale (Cass. pen. Sez. IV n. 40250 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio dettato dall’art. 63 d.lgs. n. 274/2000, secondo cui le pene più lievi introdotte per i reati di competenza del giudice di pace si applicano anche quando il reato sia giudicato da un giudice diverso, opera senza alcuna deroga nel caso di connessione tra procedimenti. Ne consegue che, esclusa la continuazione, per il delitto di lesioni personali colpose lievi di cui all’art. 590, comma 1, cod. pen. il giudice non può irrogare la pena detentiva, ma solo la pena pecuniaria della multa. L’illegalità della pena è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, spettando alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere di rilevarla anche in presenza di ricorso inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che l’aveva condannata per il reato di fuga e omissione di soccorso ex art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada (capo a) e per lesioni personali colpose lievi ex art. 590, comma 1, cod. pen. (capo b).

Per quest’ultimo reato, ritenuto di competenza del giudice di pace ma giudicato dal tribunale per connessione, era stata inflitta la pena detentiva di mesi uno e giorni dieci di reclusione. La condannata ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi più motivi nuovi, dolendosi, tra l’altro, della violazione degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 274/2000 con riferimento alla pena applicata al capo b).

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi, ad eccezione del profilo relativo al trattamento sanzionatorio del reato di lesioni colpose lievi, che ha giudicato fondato.

La Corte ha rilevato che il reato di cui all’art. 590, comma 1, cod. pen. è di competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274/2000 ed è stato sottoposto alla cognizione del giudice ordinario per connessione con i reati di cui al capo a), sia pure erroneamente. L’incompetenza per materia non era stata però mai rilevata o eccepita nei termini di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.

Esclusa correttamente la continuazione con i reati di cui al capo a), l’imputata non poteva essere condannata alla pena detentiva, ma solo alla pena pecuniaria della multa da 258 a 2.582 euro, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 274/2000.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 63 d.lgs. n. 274/2000 opera senza deroga in caso di connessione tra procedimenti, già affermato da Sez. V n. 30523 del 09.05.2014. Ha inoltre ribadito che l’illegalità della pena è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità anche in presenza di ricorso inammissibile, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 38809 del 31.03.2022, in una fattispecie di irrogazione della pena detentiva ex art. 582 cod. pen. in luogo delle sanzioni previste dall’art. 52 d.lgs. n. 274/2000.

La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio del capo b), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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