Differimento pena per grave infermità e bilanciamento con la pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 40454 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva, previsto dall’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., e della detenzione domiciliare che ne mutua i presupposti, ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, è necessario che la malattia del condannato sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque da esigere un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione. La valutazione va rapportata alle esigenze di sicurezza della collettività e al senso di umanità cui si ispira l’art. 27, terzo comma, Cost., nonché all’art. 3 CEDU. Il giudizio di bilanciamento tra bisogni terapeutici e tutela della collettività è sindacabile in cassazione nei soli limiti della manifesta illogicità.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza del detenuto, ultraottantenne, intesa a ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, o in subordine la detenzione domiciliare sostitutiva. Il giudice di merito escludeva la sussistenza di una situazione non fronteggiabile in ambito intramurario e rimarcava, in valutazione comparativa, l’elevato grado di pericolosità sociale del richiedente.

Il condannato ricorreva per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: le patologie croniche, in rapporto all’età, avrebbero imposto di verificare la compatibilità della detenzione con il senso di umanità e la finalità rieducativa della pena, mentre la pericolosità sarebbe stata desunta dalla sola biografia penale, senza approfondimento dei risultati dell’osservazione penitenziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla cornice dei consolidati principi in materia. Per il differimento facoltativo e per la detenzione domiciliare che ne mutua i presupposti occorre una malattia grave, che ponga in pericolo la vita o produca rilevanti conseguenze dannose, e richieda un trattamento difficilmente attuabile in stato di detenzione. La valutazione va rapportata alle esigenze di sicurezza della collettività e al senso di umanità espresso dall’art. 27, terzo comma, Cost. e dall’art. 3 CEDU, secondo un giudizio di equilibrato componimento.

La sentenza richiama espressamente i propri precedenti, tra cui Sez. I n. 2337 del 2020, Sez. I n. 789 del 2014, Sez. I n. 972 del 2012, nonché Sez. I n. 37086 del 2023 e Sez. I n. 3262 del 2016, a conferma della stabilità dell’indirizzo interpretativo.

Il Tribunale di sorveglianza, secondo la Corte, si è mosso all’interno di tale cornice, operando una disamina particolareggiata della situazione clinica dell’interessato. La decisione si fonda sull’osservazione diretta e aggiornata delle condizioni di salute, riflessa dalla più recente relazione sanitaria. Sono emerse patologie quali broncopneumopatia cronico-ostruttiva, ipertensione arteriosa, diabete mellito e ipertrofia prostatica, con protrusioni discali di verosimile natura osteoporotica; condizioni definite stazionarie e costantemente monitorate con accertamenti e visite specialistiche, anche presso strutture esterne, con ausilio di un assistente alla persona.

Da ciò il Tribunale ha escluso patologie realmente incompatibili con lo stato detentivo o tali da procurare sofferenze oltre i limiti dell’umana tollerabilità, richiamando altresì l’elevato grado di pericolosità sociale del richiedente, autore di gravi reati sessuali commessi di recente nonostante l’età avanzata. La conclusiva valutazione sulla possibilità di adeguatamente trattare le comorbilità in ambito intramurario, senza negativa incidenza sui profili di umanità della pena, è esente da illogicità. Il giudizio di prevalente ostatività assegnato alla pericolosità è ineccepibilmente argomentato e le censure sul punto esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Ne segue la reiezione del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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