Misure cautelari: attualità del pericolo di reiterazione e prognosi cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 40457 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, nonché di ogni aspetto personologico utile, proiettato nel presente e rapportato alle condizioni anche successive al reato. Non è richiesta l’individuazione giudiziale di occasioni prossime e specifiche, facilitanti la riproduzione del reato, poiché i requisiti in questione non vanno equiparati all’imminenza del pericolo, ma indicano la necessaria continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. In sede di appello cautelare, il giudice è tenuto a rinnovare la prognosi operando una valutazione globale e attuale, esercitando i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, nei limiti del principio devolutivo.
Il Fatto
Il procedimento cautelare riguarda un indagato, medico di medicina generale, al quale è contestato, tra gli altri, il reato di tentato omicidio aggravato ai danni di una persona affetta da emofilia di tipo B, mediante somministrazione di un sonnifero, caduta dal letto, percosse reiterate al volto e ostruzione delle vie respiratorie, senza che la morte seguisse per la reazione della vittima e l’intervento dei soccorsi. Il G.i.p., con ordinanza del 26 luglio 2024, aveva sostituito la custodia in carcere con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati, rafforzato dal divieto di comunicazione.
Il Pubblico ministero territoriale propose appello cautelare, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., per il ripristino della misura di maggior rigore. Il Tribunale, in parziale accoglimento, applicò la misura coercitiva dell’art. 283, comma 1, cod. proc. pen. e quella interdittiva dell’art. 290 cod. proc. pen., disponendo il divieto di dimora nella provincia e l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione per un anno. L’indagato ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui l’attualità e la concretezza del pericolo di recidiva richiedono una prognosi complessiva sui comportamenti e sulle modalità dei fatti, nonché sugli aspetti personologici, proiettata nel presente e rapportata anche alle condizioni successive al reato. Non è necessaria l’individuazione di occasioni prossime e specifiche: i requisiti non coincidono con l’imminenza del pericolo, ma esprimono la continuità temporale del periculum libertatis, apprezzabile in base alla vicinanza ai fatti o alla presenza di elementi indicativi recenti.
La Corte richiama la legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha introdotto l’attualità accanto alla concretezza, realizzando un’endiadi e un richiamo alla scrupolosa osservanza del principio di cautela processuale realmente necessitata. Ricorda inoltre che, in appello cautelare, il giudice è tenuto a rinnovare la prognosi con valutazione globale e attuale, potendo decidere, nei limiti del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dalla prima decisione.
Su queste basi il primo motivo è dichiarato infondato. L’ordinanza impugnata ha fornito esauriente spiegazione dell’esigenza di cautela sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta e della personalità del suo autore. La personalità non è stata valutata in chiave retrospettiva, ma parametrata alla condizione attuale e alle potenzialità offensive desunte dalle modalità insidiose e violente di un agire manifestato anche in tempi recenti. Le censure difensive, ancorate a una controvalutazione di merito, sono versate in fatto e non si prestano a rilievi di legittimità.
Il secondo motivo, relativo al pericolo di inquinamento probatorio, è dichiarato inammissibile: quel pericolo era stato già ritenuto dal G.i.p. e la relativa decisione non era stata appellata dall’indagato, con conseguente preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’impugnazione, limitato ai punti oggetto di gravame. Il terzo motivo, concernente il quomodo della cautela, è stato espressamente rinunciato in udienza e non esaminato. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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