Estensione del sequestro per equivalente e preclusione del giudicato cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 40456 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo, tra cui l’estensione del vincolo reale a titolo di confisca per equivalente su un bene del soggetto destinatario, non possono essere fatte valere con la richiesta di riesame né con l’istanza di dissequestro, non sono appellabili ex art. 322-bis cod. proc. pen. né ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., ma vanno proposte con la distinta procedura dell’incidente di esecuzione. Il delitto di corruzione è reato a duplice schema: se alla promessa segue la dazione, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo atto, che assorbe l’accettazione, sicché la competenza per territorio si radica nel luogo della dazione. La competenza per connessione si determina in base alla contestazione del pubblico ministero, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili. Il giudicato cautelare preclude la riproposizione della questione del periculum in assenza di elementi di novità.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza disposto dal pubblico ministero, avente ad oggetto la quota di finanziamento agevolato già erogata in favore di una società di capitali e, in via subordinata, beni e valori nella disponibilità della società stessa e di due indagati, di importo equivalente al profitto del reato. Era stato inoltre sequestrato un opificio industriale, in relazione alla contravvenzione edilizia di cui all’art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001.

Non essendo stati rinvenuti beni corrispondenti al valore indicato, il pubblico ministero aveva esteso il vincolo finalizzato alla confisca per equivalente all’opificio di proprietà della società. Il Tribunale del riesame aveva giudicato legittima l’estensione, ritenendo che i beni della società di capitali non si confondano con quelli dei soci. Propongono ricorso per cassazione la società e gli indagati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sull’incompetenza per territorio, è manifestamente infondato. La Corte ricorda che il delitto di corruzione è reato a duplice schema e che, quando alla promessa segue il ricevimento effettivo dell’utilità, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo atto, assorbendo l’accettazione, perché solo allora si concretizza l’attività corruttiva e si approfondisce l’offesa tipica. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 15208 del 2010 e le Sez. 6 n. 50078 del 2014 e n. 4105 del 2016.

La Corte aggiunge che la competenza per territorio in caso di reati connessi si determina in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili, secondo un orientamento costante (Sez. 3 n. 38491 del 2024, Sez. 1 n. 11047 del 2010). Nel caso concreto il pubblico ministero aveva identificato il tempo del commesso reato con il momento di accettazione della promessa, avvenuto in Capua, e non con la successiva fruizione dell’utilità. Essendo il reato consumato in Capua, correttamente il Tribunale aveva ritenuto la propria competenza.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Le questioni relative alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo, come l’estensione del vincolo per equivalente sull’opificio, non si fanno valere con il riesame né con l’istanza di dissequestro, non sono appellabili ex art. 322-bis cod. proc. pen. né ricorribili ex art. 325 cod. proc. pen., ma vanno proposte con l’incidente di esecuzione (Sez. 2 n. 44504 del 2015, Sez. 6 n. 16170 del 2014). La relazione tecnica sul valore del bene andava parimenti prodotta in quella sede, con conseguente inammissibilità derivata del terzo motivo.

Il quarto motivo è inammissibile per preclusione. Le ordinanze impugnabili non impugnate, o quando si sono esauriti i gradi di impugnazione, acquistano l’irrevocabilità che porta con sé il limite negativo del bis in idem, salvo mutamento delle condizioni. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26 del 1993 e la Sez. 3 n. 15125 del 2024. Il periculum era stato già scrutinato e nessun elemento di novità risulta allegato. I motivi aggiunti, che ripropongono le censure principali, sono inammissibili per derivazione.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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