Estradizione, revoca della custodia cautelare e limiti del giudicato cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 6843 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari applicate nel procedimento estradizionale, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia in carcere non consente al giudice della cautela un nuovo apprezzamento del pericolo di fuga già valutato in sede genetica, ove non sopravvengano circostanze nuove modificative della situazione di fatto. L’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. impone di considerare l’esigenza di garantire che l’estradando non si sottragga alla consegna, ma tale parametro resta distinto dalle esigenze di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen. i provvedimenti in materia sono ricorribili per cassazione per il solo vizio di violazione di legge, con conseguente inammissibilità delle censure che investano la struttura logico-giuridica della motivazione, salvo che essa manchi o sia meramente apparente.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha respinto la richiesta di revoca, o in via subordinata di sostituzione con misura meno afflittiva, della custodia cautelare in carcere applicatagli nell’ambito di un procedimento a fini estradizionali promosso su richiesta dell’autorità giudiziaria straniera.

Con un unico motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione degli artt. 274, comma 1, lett. b), e 714, comma 2, cod. proc. pen., lamentando la sovrapposizione tra esigenze cautelari distinte, l’ipoteticità del ragionamento inferenziale sul pericolo di fuga e la mancata illustrazione delle ragioni per cui le esigenze ravvisate non potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla censura relativa all’art. 714 cod. proc. pen., che impone di tener conto dell’esigenza di garantire che l’estradando non si sottragga all’eventuale consegna, e la ritiene manifestamente infondata. L’ordinanza impugnata, infatti, ha fatto esclusivo riferimento al parametro dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ossia al pericolo di fuga, desumendolo dai contenuti della domanda estradizionale e del rapporto di polizia, dai quali emergevano relazioni dell’estradando con correi residenti in diversi Stati nell’ambito di un’indagine per traffico internazionale di stupefacenti.

Il tema posto dalla difesa attiene a un presupposto già vagliato in sede di prima applicazione della misura, allorché la condizione di ricercato in ambito internazionale per gravi reati commessi in contesto associativo era stata ritenuta sintomatica di un rischio di irreperibilità suscettibile di concretizzarsi nelle more della consegna. Poiché non è intervenuta alcuna delle cause di revoca di cui all’art. 715, comma 6, cod. proc. pen., resta precluso un nuovo apprezzamento di tale parametro, valutato in sede genetica, che non sia fondato su circostanze nuove modificative della situazione di fatto de libertate. Diversamente si violerebbero i principi affermati da Sez. U, n. 26156 del 28.05.2003, Di Filippo, in ordine alla portata e all’estensione del giudicato cautelare in materia.

Sotto altro profilo, la Corte rileva che l’art. 719 cod. proc. pen. limita la ricorribilità dei provvedimenti relativi alle misure cautelari applicate nella procedura estradizionale al solo vizio di violazione di legge. Ne consegue che l’unico vizio scrutinabile in questa sede, con riguardo alla struttura della motivazione, è la mancanza o la mera apparenza di essa, secondo i principi di Sez. U, n. 25080 del 28.05.2003, Pellegrino. Gli ulteriori rilievi difensivi, diretti a censurare le ragioni logico-giuridiche della decisione, sono pertanto inammissibili a fronte di una motivazione che, per quanto stringata, resta tutt’altro che apparente, perché esente da incongruenze logiche radicali e ancorata a elementi fattuali.

Quanto all’istanza gradata di sostituzione con misure meno afflittive, formulata in termini generici e indeterminati, la Corte di merito ha rimarcato come il ritenuto pericolo di fuga si ponga in misura pressante, da tanto potendosi evincere la sola idoneità contenitiva della custodia intramuraria. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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