Appropriazione indebita e vendita con riservato dominio: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 40466 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un contratto di vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento del prezzo il compratore ha soltanto il possesso del bene e non può disporne uti dominus senza una illecita inversione del titolo del possesso. Tale condotta integra il delitto di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen., sempre che sia sostenuta dal corrispondente coefficiente psicologico. Il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui ha efficacia scriminante solo se il credito che si intende tutelare è liquido ed esigibile. Ai fini della configurabilità del reato è irrilevante la duplicità di ricostruzioni alternative del fatto quando essa sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo alla pena di un anno di reclusione ed euro trecento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La vicenda riguarda un automezzo consegnato in forza di un rapporto negoziale qualificato dai giudici di merito come vendita con patto di riservato dominio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’apparenza della motivazione, la violazione dell’art. 646 cod. pen. per difetto della condotta tipica e dell’elemento psicologico, nonché la violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen. per non essere state adeguatamente valutate le prove documentali.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sostenuto da motivi reiterativi e manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, seppure in termini sintetici, ha fornito risposta al gravame, smentendo la rilevanza meramente civilistica dell’inadempimento e ritenendo insussistenti i presupposti per una ritenzione precaria del bene, in ragione di asseriti vizi mai contestati alla società proprietaria e delle spese sostenute per il ripristino della funzionalità.
Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietà, fino al totale pagamento del prezzo il compratore ha soltanto il possesso del bene e non può disporne uti dominus senza una illecita inversione del titolo del possesso: ciò comporta la responsabilità per appropriazione indebita (Sez. II n. 5809 del 05.12.2013, Tetta, Rv. 258265-01; Sez. II n. 34727 del 30.06.2022, Pastore, Rv. 283845-01).
Nel caso concreto l’imputato aveva versato un solo rateo in prossimità della scadenza contrattuale, rilasciando due titoli di pagamento posticipati, omettendo di adempiere alle reiterate richieste di restituzione e rendendosi irreperibile: condotta che palesa la determinazione di trattenere il bene uti dominus. Quanto al dolo, la tesi difensiva si fonda su una pretesa errata interpretazione del contratto, priva di riscontri e contraddetta dall’alternativa deduzione relativa al diritto di ritenzione per le spese di riparazione. Sul punto la Corte ribadisce che tale diritto ha efficacia scriminante solo se il credito è liquido ed esigibile (Sez. II n. 46670 del 20.09.2019, Zerbino, Rv. 277596-01), condizione non ravvisabile. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto l’interversio possessionis sostenuta dal coefficiente psicologico indispensabile.
Infine, il quarto motivo è manifestamente infondato: l’introduzione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative non integra vizio se è stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. I n. 5517 del 30.11.2023, Lombardi, Rv. 285801-01). Il dubbio, per essere rilevante, deve fondarsi su elementi sostenibili e desunti dai dati acquisiti al processo, non su ipotesi meramente congetturali. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, il cui patrono ha rassegnato conclusioni scritte prive di sviluppo argomentativo.
Nota della Redazione
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