Rescissione del giudicato in pendenza di appello e oneri dell’imputato alloglotto (Cass. pen. Sez. II n. 40465 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della rescissione del giudicato postula la presenza di un giudicato non ancora formatosi in pendenza dell’impugnazione, sicché la richiesta proposta nel corso del giudizio di appello è inammissibile. Il diniego della rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione e non può essere censurato unitamente alla sentenza di merito. L’imputato alloglotto che deduca l’omessa traduzione della sentenza ha l’onere di allegare un interesse concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente il pregiudizio astratto o potenziale. Le nullità relative non dedotte con i motivi di appello sono precluse ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, dichiarava non doversi procedere per il reato di contraffazione e confermava la condanna degli imputati per ricettazione, rideterminando la pena. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione con unico atto, deducendo la mancata motivazione sulle istanze di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine, la violazione del contraddittorio per mancata conoscenza del procedimento, l’illogicità della motivazione sulla contraffazione non grossolana, la mancata applicazione dell’attenuante speciale e la carenza di motivazione sulle pene sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Quanto ai primi due motivi, rileva che la difesa aveva presentato alla Corte territoriale, in pendenza dell’appello, istanza di rescissione del giudicato con richiesta di sospensione e, in subordine, istanza di restituzione nel termine. I giudici genovesi avevano correttamente rigettato la richiesta osservando che il rimedio della rescissione del giudicato presuppone la presenza di un giudicato, non ancora formatosi proprio per la pendenza dell’impugnazione.

La Corte aggiunge che il diniego della rimessione in termini prevede un’autonoma impugnazione mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 175, comma 6, cod. proc. pen. e non può essere censurato unitamente alla sentenza di merito. I motivi, pertanto, non sono consentiti e risulterebbero in ogni caso manifestamente infondati.

Sul terzo motivo, la Corte osserva che l’irregolarità della notifica in primo grado e la mancata traduzione non erano state previamente rappresentate ai giudici di appello, con le conseguenze dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e sono comunque riproposte in termini generici. Le deduzioni sulla nullità della citazione — qualificata come nullità relativa, non trattandosi di omissione ex art. 179 cod. proc. pen. — si risolvono nell’affermazione dell’omessa notifica ai domicili eletti, senza ulteriore precisazione.

Quanto all’imputato alloglotto, la Corte richiama il principio secondo cui chi si dolga dell’omessa traduzione della sentenza ha l’onere di indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. I n. 44251 del 16.10.2024). Tale onere non risulta ottemperato.

Il quarto motivo è dichiarato generico e meramente rivalutativo, a fronte di motivazione congrua in punto di certa disponibilità dei prodotti contraffatti. Il denegato riconoscimento dell’ipotesi attenuata è stato correttamente giustificato con valutazione di merito. Infine, non risultando presentata alcuna istanza di sostituzione della pena detentiva, la Corte territoriale non aveva obbligo di pronunciarsi sul punto (Sez. II n. 12991 del 01.03.2024; Sez. IV n. 4934 del 23.01.2024).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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