Concorso morale e materiale nella rapina e vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 40482 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo dell’imputato può essere di natura morale, consistente nel rafforzare con la propria presenza la condotta criminosa dei correi, e materiale, consistente nel tenere ferma la persona offesa durante l’azione. Il giudice di legittimità non può rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né adottare nuovi parametri di ricostruzione, perché ciò lo trasformerebbe in giudice del fatto. Sono pertanto inammissibili le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle prove. L’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. è ravvisabile ogni volta che il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa, senza necessariamente impedirla.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza dell’11 marzo 2025, confermava la condanna di primo grado inflitta a un imputato per rapina aggravata e lesioni. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, insieme ad altri due soggetti, aveva partecipato all’azione criminosa: uno dei correi tentava di sfilare lo zaino alla persona offesa, un altro si impossessava del telefono cellulare, mentre l’imputato teneva ferma la vittima.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo l’inosservanza dell’art. 110 cod. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine al contributo concorsuale, l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. Il ricorrente lamentava in particolare che la sentenza di appello avesse individuato solo in astratto il contributo di adesione, senza confrontarsi con i singoli atti del processo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con riferimento al primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che al Giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, perché tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto. Il controllo resta circoscritto alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione.
Su questa base, la Corte ha richiamato il principio secondo cui sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. Sul punto richiama Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno correttamente ravvisato un contributo sia morale sia materiale dell’imputato; sostenere che sia stata la persona offesa ad afferrarlo significa appunto proporre una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., la Corte territoriale ha sottolineato che la persona offesa si trovava in un sottopasso, dove le vie di fuga erano ridotte e gli spazi esigui ostacolavano la privata difesa. La Corte ha confermato il condivisibile orientamento secondo cui tale aggravante è configurabile ogni volta che la condotta sia idonea anche solo a ostacolare la difesa, senza necessariamente impedirla: la norma punisce un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che la difesa la impediscono del tutto.
Infine, sulla richiesta di un nuovo giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, la Corte ha precisato che le statuizioni sul giudizio di comparazione sono censurabili soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso in esame, tutti i fattori indicati dal ricorrente erano già stati considerati dal giudice di primo grado, e il motivo si limita a reiterare censure già esaminate nel merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.